Il Ddl Semplificazioni approvato ieri dal Senato e ora all’esame della Camera contiene questa riforma radicale che prevede in sostanza, il fatto che un bene mobile o immobile che sia stato donato, non ne pregiudicherà più la sua trasferibilità: il soggetto che lo abbia acquistato a titolo oneroso o la banca che abbia ottenuto un’ipoteca non subirà più alcun pregiudizio dal fatto che la donazione si sia rivelata, con la morte del donante, lesiva della quota di legittima spettante a taluno degli stretti familiari del donante stesso. In altre parole, va in archivio la materia della circolazione dei beni donati, la quale ha prodotto il versamento di fiumi di inchiostro (dottrina, prassi professionale e giurisprudenza), l’organizzazione di una enorme convegnistica e, addirittura, lo sviluppo di un fiorente ramo assicurativo, specializzato nell’elaborazione di polizze per mettere in sicurezza l’acquirente dei beni donati.
Una volta entrata in vigore la nuova norma, il legittimario che reclami la sua quota di legittima, violata da una donazione, non avrà dunque altra chance che sperare nella capienza del patrimonio del donatario: se questi sia insolvente, il credito del legittimario (si tratta principalmente dei discendenti e del coniuge del donante o della persona partecipe di una unione civile con il donante) rimarrà insoddisfatto e non potrà più esser fatto valere a danno di chi si sia reso acquirente dal donatario. In concreto, sarà come avere un credito falcidiato da una procedura concorsuale: la tutela dei legittimari viene meno al cospetto del principio (evidentemente ritenuto di maggior pregio dal legislatore del 2025) di conferire sicurezza alla circolazione dei beni donati e alla loro sottoposizione a garanzia per favorire il credito bancario.
In base alla normativa oggi vigente, succede invece che, una volta accertata la lesione della legittima (mediante l’esperimento vittorioso della cosiddetta azione di riduzione) se non siano ancora trascorsi 20 anni dalla donazione:
- il legittimario può rivolgersi (proponendo una specifica domanda in giudizio, denominata azione di restituzione) all’attuale proprietario del bene che fu oggetto di donazione (chiunque esso sia e anche se del tutto ignaro della donazione intervenuta in passato) per ottenerne la restituzione o per ricevere la soddisfazione del suo credito mediante il versamento di una somma di denaro;
- il bene oggetto di restituzione viene ex lege “ripulito” da qualsiasi gravame che sia stato impresso dal donatario o da qualsiasi suo successivo avente causa: in sostanza, la banca perde l’ipoteca da chiunque iscritta sul bene che sia stato in precedenza donato.