In relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi, da effettuare a mezzo modello F24, il c.d. “Decreto Adempimenti” ha introdotto la possibilità di disporre l’addebito delle somme dovute alle scadenze future su un conto corrente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega F24 non può superare i cinque anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni delle somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997. Il provvedimento dispone, inoltre, che anche le deleghe di pagamento aventi scadenze future possano prevedere l’utilizzo in compensazione dei crediti disponibili. A tal fine, tuttavia, i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe, sia alla data di scadenza ivi indicata.
L’annullamento di una o più delle deleghe inviate può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio, per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere dunque annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura.
È poi necessario verificare che il conto corrente di addebito risulti attivo sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito. Allo stesso modo è responsabilità del contribuente verificare che l’intermediario presso cui è aperto il conto sia convenzionato con l’Agenzia delle Entrate anche al momento dell’addebito del saldo dovuto esposto in ogni singola delega, nonché che vi sia la relativa disponibilità finanziaria.