Con il Decreto Ministeriale n. 95/2025 del 9 luglio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il protocollo per l’adozione delle misure di contenimento del rischio lavorativo legato alle emergenze climatiche, siglato lo scorso 2 luglio 2025 insieme alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.
In ambito emergenziale, le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali, settoriali, territoriali o aziendali, tesi a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.
Il protocollo, pertanto, delinea alcuni possibili temi di intervento, volti a costituire una base utile di confronto per le azioni che potranno essere adottate in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici, anche in una prospettiva prevenzionale di lungo periodo:
Peraltro, a seguito dell’adozione degli accordi attuativi previsti dal protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità, riconosciuti dall’INAIL a favore dele imprese aderenti, in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento.
Al fine di supportare l’efficacia del protocollo, è previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotti tutte le misure necessarie per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela, come, ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale, mediante lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa.
Da ultimo, al fine di supportare il sistema produttivo, il protocollo evidenzia la necessità di rimodulare l’orario di lavoro, nonché qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori collegato agli eventi climatici estremi.