L’articolo 2, del D.L. 199/2004 che ha reintrodotto le disposizioni agevolative sull’acquisto dei fondi agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole aventi la qualifica IAP, dispone la decadenza dalle agevolazioni qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, i beneficiari alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente.
La norma richiama poi le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
In particolare, il D.Lgs. n. 228/2001, al terzo comma dell’art. 11, dispone una eccezione alla decadenza dei benefici della PPC, consentendo all'acquirente che ha fruito dell’agevolazione di alienare o concedere in godimento fondo per fini agricoli, nei confronti del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitino l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
La giurisprudenza ha precisato che la deroga prevista dall’articolo 11 si applica anche nel caso in cui il beneficiario, persona fisica, ceda o conferisca il fondo entro cinque anni dall’acquisto a favore di una società, sia essa di persone o di capitali, purché rispetti determinati requisiti. In particolare, la società cessionaria deve avere un oggetto sociale conforme all’art. 2135 del Codice civile, quindi riconducibile all’esercizio di attività agricole, e la composizione societaria deve essere formata esclusivamente da soggetti legati al beneficiario originario da un vincolo coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado.
Questa interpretazione consente quindi di non decadere dalle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina (ppc), anche quando il trasferimento del fondo avvenga entro il quinquennio, a condizione che si mantenga una continuità soggettiva e funzionale con l’attività agricola originaria.