Sono state avviate le procedure di pagamento degli anticipi PAC per l'anno 2023 che si concluderanno entro il 30 novembre.
Per i pagamenti diretti (base, redistributivo, giovani, ecoschemi, accoppiati), l’anticipo potrà arrivare fino al 70%, mentre per le misure a superficie dello sviluppo rurale l’anticipo arriverà all’85% di quanto dovuto.
Ricordiamo che il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è riservato annualmente alle aziende con dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili per la Pac. Il sostegno ridistributivo viene calcolato su massimo 14 ettari. L’importo effettivo del sostegno, stimato in circa 82 euro per ettaro, verrà calcolato sulla base del plafond disponibile e degli ettari richiesti anno per anno.
Le modalità di calcolo degli anticipi e le relative modalità di erogazione sono stati individuati da Agea coordinamento con una specifica circolare.
Gli anticipi saranno erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio.
Di seguito alcuni degli interventi per i quali è prevista l’erogazione dell’aiuto PAC in fase di anticipo entro il prossimo 30 novembre:
il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
Gli Organismo pagatori potranno anche erogare gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
L’AGEA Coordinamento, tenuto conto dei dati comunicati dagli Organismi Pagatori nonché del rispetto dei plafond stabiliti dal Piano Strategico Nazionale (PSP) e degli importi unitari previsti per talune linee di intervento, ha pertanto determinato la misura dell’anticipo erogabile, l’importo minimo e l’importo massimo e, in relazione all’importo unitario stimato sulla base degli elementi sopra richiamati (ove possibile), la percentuale di anticipo erogabile.
In sintesi, queste le indicazioni per gli Organismi Pagatori che AGEA Coordinamento ha emanato:
Ricordiamo, inoltre, che a decorre da questa campagna, verrà effettuato il prelievo del 3% sui pagamenti diretti, da assegnare al “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali (AGRI CAT); pertanto, gli Organismi Pagatore dovranno applicare tale trattenuta sugli importi accertati per ciascun beneficiario, al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire (compresa la compensazione di eventuali debiti).