Come noto, la Legge n. 36/2024, ha introdotto una serie di disposizioni volte alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
Tali misure agevolative operano a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e iscritti alle relative gestioni previdenziali. Le stesse agevolazioni, inoltre, sono applicabili alle società di persone, alle società cooperative e alle società a responsabilità limitata, i cui soci rientrino nella definizione di giovani imprenditori agricoli recata dal decreto.
A tal fine, in particolare, è richiesto:
Di seguito si propone un breve riepilogo delle agevolazioni accordate ai giovani imprenditori agricoli.
Prelazione in presenza di più confinanti
La recente normativa, è intervenuta sul diritto di prelazione agraria, stabilendo che, nel caso di più soggetti confinanti, tra gli stessi siano preferiti i giovani imprenditori agricoli.
Al ricorrere di tale fattispecie è previsto che, in presenza di più soggetti confinanti, siano preferiti, nell’ordine, i giovani imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni, le società di persone e le cooperative in cui almeno la metà dei soci sono imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni e le società di capitali in cui almeno la metà del capitale sociale sia costituito da imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni e che almeno la metà degli organi di amministrazione siano composti dagli stessi soggetti.
Dunque, in presenza di più soggetti, la priorità viene data a quelli che esercitano l’attività in forma individuale e, a seguire, a mezzo di società di persone o cooperative e, da ultimo, in forma di società di capitali. A parità di condizioni, infine, il diritto di prelazione è attribuito al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 4, par. 6, Regolamento (UE) n. 2021/2115
Permane, invece, l’obbligo del proprietario di notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di compravendita (il coltivatore può esercitare il suo diritto entro i successivi trenta giorni). Qualora il proprietario non abbia correttamente notificato o abbia indicato un prezzo superiore rispetto al contratto di compravendita, il soggetto che possiede il diritto di prelazione può esercitare, entro un anno, il diritto di riscatto sul fondo dall’acquirente ed ogni altro successivo avente causa.
Nel caso di rinuncia, ovvero se entro quindici giorni dalla notificazione l’avente titolo non abbia comunicato la sua volontà di acquistare il fondo, la prelazione può essere esercitata dagli altri soggetti che ne abbiano diritto.
Le agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate
La legge di bilancio, ha poi introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la previsione secondo cui agli atti di acquisto e permuta di terreni agricoli e loro pertinenze, effettuati da giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatori diretti o IAP e regolarmente iscritti alla previdenza agricola, si applica l’imposta di registro, nonché quella ipotecaria e catastale, nella misura del 60% delle disposizioni ordinarie o agevolate.
Peraltro, considerato che lo “sconto” del 40% opera sia sulle imposte ordinarie che su quelle ridotte, il beneficio si aggiunge, ad esempio, alle agevolazioni accordate alla piccola proprietà contadina. Si ricorda, infatti, che le agevolazioni per la PPC, previste dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, consentono agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti di acquistare terreni agricoli applicando le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, mentre l’imposta catastale resta dovuta nella misura ordinaria dell’1%.
A seguito della novella normativa in esame, pertanto, per l’acquisto di terreni agricoli per i quali sussistano le condizioni per applicare le agevolazioni per la PPC, i giovani imprenditori agricoli scontano l’imposta di registro di 120 euro (60% di 200 euro), l’imposta ipotecaria di 120 euro (60% di 200 euro) e l’imposta catastale dello 0,60% (60% dell’aliquota ordinaria, pari all’1%).
Anche in questo caso l’agevolazione opera anche a favore delle società di persone, delle società cooperative e delle società a responsabilità limitata, i cui soci rientrino nella definizione di giovani imprenditori agricoli recata dal decreto.
Riduzione oneri notarili per l’acquisto di terreni agricoli
L’art. 5, L. n. 36/2024, ha previsto che in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli, il compenso per l’attività notarile sia ridotto della metà.
Vendita diretta
Da ultimo, l’art. 11, L. n. 36/2024, prevede che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i Comuni possano riservare alle imprese giovanili una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.