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Fiscale

5.0
13.02.2026
BONUS TRANSIZIONE 5.0: COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2026

Dal 30 gennaio è possibile inviare le comunicazioni di conferma e completamento per il credito d’imposta “Transizione 5.0”, riguardanti le imprese che hanno prenotato il credito dal 7 novembre 2025. Tuttavia, l’avanzamento delle istanze non implica il riconoscimento automatico del credito. La comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2026.

Come noto, con il Decreto direttoriale 6 novembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’esaurimento delle risorse finanziarie attribuite al credito d’imposta “Transizione 5.0” di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024.

 

È stata comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025. In particolare, le comunicazioni di prenotazione trasmesse dal 7 novembre 2025 sono considerate validamente depositate e, in caso di reperimento di nuove disponibilità finanziarie, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di prenotazione.

 

Ora, con un comunicato diffuso lo scorso 28 gennaio 2026, il Gestore dei Servizi Energetici ha annunciato che dal 30 gennaio 2026 è possibile procedere all’invio delle comunicazioni di conferma e di completamento per le domande tecnicamente ammissibili al credito d’imposta.

 

Il comunicato del Gestore dei Servizi Energetici ricorda che l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026.

 

Alla comunicazione di completamento deve essere allegata, tra l’altro, la certificazione tecnica attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti e l’avvenuta interconnessione dei beni “Industria 4.0” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Sul punto si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, Decreto interministeriale 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone e, in particolare:

 

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (i c.d. beni “Industria 4.0”), alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR (data di consegna o di spedizione per i beni mobili), a prescindere dai Principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia a oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

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