Attenzione: divieto sino al 31 marzo, controlli con sanzioni
La Regione Lombardia con la DGR n. 7095/2017, prevede, come misura permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.
Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in Comunità Montana), o comunque al di fuori del periodo invernale per le quote inferiori, per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali si applica quanto disposto a livello nazionale e cioè:
• divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell’esecutore e non per smaltimento rifiuti. La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non prassi gestionale agricola;
• le condizioni di esecuzione non devono arrecare impatti su salute e ambiente. Il Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;
• la Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In tal caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. Per avere questa informazione occorre consultare il sito regionale;
• non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell’aria.
I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione. In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello privato “fai da te” sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione del verde privato eseguita da un’impresa sono classificati come rifiuti speciali.
Sanzioni
Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui vegetali prevede:
• la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l’accensione del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si stratta di residui vegetali qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato disposto dell’art. 255 e dell’art. 256-bis D.Lgs 152/06);
• l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti da attività agricole e agro-industriali di cui all’art. 2135 c.c.;
• ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall’art. 256 bis; tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto (es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con relative sanzioni (art. 256 bis);
• nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro. Un’azienda nostra associata è stata recentemente sanzionata, “per abbruciamento di materiale vegetale in data 6 gennaio 2025” , per un importo di €.600,00.