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Fiscale

BANDO
29.11.2024
CONFERMATA LA PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO SULLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato in Commissione Bilancio del Senato la riformulazione di un emendamento al D.L. n. 155/2024, c.d. “Decreto Anticipi”, che prevede la possibilità di versare l’acconto dovuto in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, o in un massimo di cinque rate di pari importo, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Dalla proroga, tuttavia, restano esclusi i contributi previdenziali che, pertanto, continuano a dover essere versati entro l’ordinario termine del 2 dicembre 2024.

Tale possibilità, se confermata, troverà applicazione a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA (contribuenti “minimi” e forfetari compresi), con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000 euro.

La proroga sarà applicabile alle seguenti imposte:

  • lRPEF;
  • imposta sostitutiva contribuenti forfetari e “minimi”;
  • cedolare secca;
  • IVIE e IVAFE;

restandone invece esclusi i contributi previdenziali INPS ed i premi assicurativi INAIL, che dovranno essere dunque versati entro l’ordinario termine del 2 dicembre 2024.

Oltre che in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, l’acconto potrà essere versato in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile).

  1. UNICA SOLUZIONE
  2. IN FORMA RATEALE

Versamento entro il 16 gennaio 2025

Rata 1: 16 gennaio 2025

Rata 2: 17 febbraio 2025

Rata 3: 17 marzo 2025

Rata 4: 16 aprile 2025

Rata 5: 16 maggio 2025

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Sul punto si ricorda che nella Circolare n. 31/E/2023, relativa alla proroga accordata lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che del maggior termine per il versamento possono beneficiare anche le persone fisiche esercenti attività agricole o attività agricole connesse (ad esempio, agriturismo, allevamento), qualora titolari di reddito d’impresa.

Si ritiene, pertanto, che anche quest’anno gli agricoltori potranno beneficiare del differimento, a condizione che nel 2023 risultassero titolari di reddito d’impresa e, quindi, solo in caso di svolgimento di attività che eccedono i limiti del reddito agrario (ad esempio, allevamenti eccedentari, attività connesse aventi ad oggetto beni esclusi dal decreto ministeriale, produzione di vegetali oltre il secondo piano) oppure di attività non ricomprese nell’art. 32, TUIR (ad esempio, agriturismo, produzione di energia, fornitura di servizi).


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