Come noto, il D.Lgs. n. 184/2023, di recepimento della Direttiva (UE) n. 2021/2118, ha introdotto nuove e più stringenti regole in materia di RC auto.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la tutela assicurativa in qualsiasi contesto di utilizzo dei veicoli a motore, è stato istituito l’obbligo di stipula dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche in relazione ai veicoli che circolano o sostano in aree private, non aperte al pubblico.
L’obbligo assicurativo, infatti, non è più collegato al concetto di circolazione, ma all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto, indipendentemente dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dalla circostanza che lo stesso sia fermo o in movimento.
Il nuovo obbligo, in particolare, interessa qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari, oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.
Inoltre, l’obbligo in esame è esteso a qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad essi agganciato o meno. È previsto, in particolare, che nel caso in cui si verifichi un sinistro cagionato da un insieme di veicoli composto da un veicolo trainante e da un rimorchio, il soggetto danneggiato possa avanzare la richiesta di indennizzo direttamente all’impresa che ha assicurato il rimorchio, qualora:
Da ultimo, l’obbligo di stipula dell’assicurazione RC auto interessa anche i veicoli elettrici leggeri (monopattini, segway e monowheel) che saranno individuati da un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno.
Per espressa previsione legislativa, non sono soggetti all’obbligo assicurativo i veicoli:
Ulteriori ipotesi di esclusione dall’obbligo in esame potranno essere previste da un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'IVASS, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.
Resta dunque ancora possibile sospendere la tutela assicurativa durante il periodo di copertura. Allo stato attuale, tuttavia, il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa comunicazione all'assicurazione da effettuare entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può avere una durata superiore a dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell'annualità di validità della polizza.