Le Istruzioni Operative n. 33 del 27 marzo 2025 disciplinano le modalità di attuazione per l'accesso ai contributi per la copertura parziale o totale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari concessi alle imprese del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2024 n. 678746.
La dotazione finanziaria per l'attuazione della misura proviene dal «Fondo per la sovranità alimentare», incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In caso di insufficienza dello stanziamento previsto rispetto alle richieste pervenute, è prevista una riduzione lineare proporzionale del contributo concesso a ciascun beneficiario.
Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2025 pari a 11 milioni di euro (1 milione di euro del 2024 e 10 milioni di euro del 2025).
L’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, anche tramite il CAA mandatario, una «domanda di aiuto» che deve essere compilata secondo il modello fornito.
La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 15 aprile 2025 e fino al 15 settembre 2025.
Possono accedere al contributo le imprese agricole iscritte nel registro delle imprese (al 31 dicembre 2021) classificate come imprese agricole attive, piccoli imprenditori agricoli o coltivatori diretti. È obbligatorio per le imprese agricole aver sottoscritto una polizza assicurativa contro danni alle produzioni e strutture derivanti da calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi, eventi eccezionali assimilabili a calamità naturali o danni da animali protetti. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura l’obbligo della polizza catastrofale è stato posticipato al 31 dicembre 2025, pertanto non è obbligatoria limitatamente al 2025.
Le imprese devono aver ottenuto un finanziamento bancario avente durata massima di cinque anni, inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento. L’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto interessi fino ad un massimo del 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento, erogato in conformità alla disciplina europea degli aiuti «de minimis». L'importo del contributo concesso non può superare i massimali stabiliti da tale regime.
L’erogazione del contributo avviene tramite accredito sul conto corrente del beneficiario al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e previa verifica della completezza delle informazioni fornite e loro conformità ai requisiti di ammissibilità nonché della determinazione degli importi ammissibili per ciascun richiedente.