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CIRCOLARI

Fiscale

4.0
17.11.2023
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0

La Legge di conversione n. 14 del Decreto Milleproroghe ha prorogato dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022
  • e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  • e ora viene ulteriormente prorogato al 30 novembre, concedendo due mesi in più per terminare gli

Tale proroga ha ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla “Legge di bilancio 2017, in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Tale previsione consente di beneficiare del credito d’imposta nelle maggiori misure previste dalla “Legge di Bilancio 2021”.

Investimenti in beni strumentali generici

Periodo di effettuazione dell’investimento

16/11/2020 - 31/12/2021

(31/12/2022 con acconto e ordine 2021)

01/01/2022 - 31/12/2022

(30/06/2023 con acconto e ordine 2022)

Beni strumentali materiali

10%

Limite di spesa 2 milioni di euro

6%

Limite di spesa 2 milioni di euro

Beni strumentali immateriali

10%

Limite di spesa 1 milione di euro

6%

Limite di spesa 1 milione di euro

 

Beni strumentali materiali Industria 4.0

Periodo di effettuazione dell’investimento

16/11/2020 - 31/12/2021

(31/12/2022 con acconto e ordine 2021)

01/01/2022 - 31/12/2022

(30/06/2023 con acconto e ordine 2022)

01/01/2023 - 31/12/2025

(30/06/2026 con acconto e ordine 2025)

Fino a 2,5 milioni di euro

50%

40%

20%

Superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro

30%

20%

10%

Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro

10%

10%

5%

 

In relazione al momento di effettuazione degli investimenti, si ricorda, occorre aver riguardo alle regole fiscali dettate dall’art. 109, TUIR.

Di conseguenza, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale sui beni, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Nell’ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal soggetto committente alla data di ultimazione della prestazione. Per i beni realizzati in economia, invece, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avendo riguardo ai criteri di competenza previsti dal TUIR.

Infine, in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria, rileva la data di consegna al locatario e, quindi, quando il bene entra nella disponibilità giuridica di quest'ultimo.

IMPORTANTE: E’ NECESSARIO IL CONTROLLO DELLA CAPIENZA DEGLI ACCONTI VERSATI ENTRO IL 31/12/2022 CHE DOVRANNO ESSERE NON INFERIORI DEL 20% RISPETTO AL TOTALE INVESTIMENTO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ONERI ACCESSORI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE LA MATURAZIONE DEL CREDITO, COME SOPRA EVIDENZIATO VARIA IN RAGIONE DELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO E DI CONTRATTO SOTTOSCRITTO. E’ OPPORTUNO E NECESSARIO AL FINE DI NON PERDERE L’AGEVOLAZIONE UN CONFRONTO ENTRO IL 25/11/2023 CON IL NOSTRO UFFICIO CONTABILE E FISCALE.


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