La bozza del D.D.L. Bilancio 2025 prevede la proroga, per il triennio 2025 - 2027, della detassazione dei premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, confermando peraltro l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali nella misura ridotta del 5%.
L’agevolazione opera entro il tetto massimo di 3.000 euro annui, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito del periodo d’imposta precedente non superiore a 80.000 euro.
Requisiti soggettivi
La detassazione dei premi di risultato è applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro, entro il limite complessivo di € 3.000 lordi annui. L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è computato in riferimento a tutti i premi percepiti dal dipendente nel periodo d'imposta, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati; lo stesso deve essere considerato al lordo dell'imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
I premi di produttività corrisposti entro i limiti previsti non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). Resta fermo il computo di tali redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Requisiti oggettivi
La tassazione agevolata dei premi di risultato è applicabile a condizione che l’erogazione delle relative somme avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, ossia:
Inoltre, il contratto di secondo livello, aziendale o territoriale, deve essere depositato telematicamente presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal D.M. 25 marzo 2026.
In ogni caso, i premi di risultato risultano agevolabili a condizione che i contratti aziendali o territoriali siano già stati depositati, con la relativa dichiarazione di conformità, al momento dell’erogazione degli stessi.
Le somme detassabili
Le somme potenzialmente detassabili sono circoscritte ai soli premi di risultato, ossia alle somme di ammontare variabile, la cui corresponsione sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; restano dunque esclusi tutti gli emolumenti non qualificabili come premi di risultato (ad esempio, straordinari, maggiorazioni, indennità varie, ecc.), ancorché riconducibili a maggiore produttività. Il premio di risultato deve essere di ammontare variabile e, pertanto, il relativo importo deve essere modulato in funzione del grado di raggiungimento del risultato atteso, misurabile in modo oggettivo attraverso indicatori numerici o di altro tipo.
L’erogazione del premio detassabile, inoltre, è ammessa soltanto in caso di effettivo raggiungimento dell’obiettivo prefissato (non è dunque sufficiente il semplice perseguimento degli obiettivi, ma ne è richiesto l’effettivo conseguimento).
La norma, in particolare, evidenzia che gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, possono consistere: