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DDL
20.12.2024
D.D.L. BILANCIO 2025: RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il D.D.L. Bilancio 2025 prevede, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la messa a regime della rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti non in regime d’impresa. Tuttavia, al fine di recuperare gettito fiscale, la compagine governativa ha presentato un emendamento al testo del D.D.L. Bilancio 2025, che prevede l’incremento di due punti percentuali dell’imposta sostitutiva dovuta per il perfezionamento della procedura.

È prevista, in particolare, a regime la possibilità di rideterminare il costo fiscale di:

  • terreni edificabili e a destinazione agricola;
  • partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
  • posseduti, non in regime d’impresa, al 1° gennaio di ciascun anno.

A tal fine continua a essere richiesto che, entro il 30 novembre di ciascun anno, un professionista abilitato (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, ingegneri, architetti, agronomi, ecc.) rediga ed asseveri la perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno, e che il contribuente interessato proceda al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali).

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre di ciascun anno. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Tuttavia, rispetto alla bozza del D.D.L. Bilancio 2025 rilasciata a ottobre, la compagine governativa ha presentato un emendamento che mira ad aumentare, dal 16% al 18%, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione.

Resta, invece, confermata la possibilità di dilazionare il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali, da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).


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