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BOLLETTE
27.02.2026
DECRETO BOLLETTE: COME CAMBIA IL SISTEMA DEGLI ONERI E DEGLI INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO

L’articolo 2 del D.L. 21/2026 interviene sugli oneri di sistema (ASOS) legati ai Conti Energia. I titolari di impianti possono ridurre volontariamente l’incentivo (85% o 70%) entro il 31 maggio 2026, ottenendo proroghe o compensazioni. È prevista anche l’uscita anticipata dal regime dal 2028 (entro 10 GW), con indennizzo pari al 90% dei flussi residui. Obiettivo: alleggerire la bolletta e favorire il repowering, rendendo gli incentivi più sostenibili nel tempo.

 

In sintesi, l’operatore può scegliere di ridurre il valore dell’incentivo (ad esempio all’85% o al 70%) per un periodo definito. In cambio ottiene una compensazione, che può consistere:

  • in una proroga della durata dell’incentivo;
  • oppure in altre forme di riequilibrio economico.

In pratica il legislatore offre un accordo volto a ridurre fin da subito il peso degli incentivi in bolletta, in cambio di una maggiore durata o di un diverso equilibrio nel tempo.

È una scelta volontaria, che dovrà essere comunicata al GSE entro il 31 maggio 2026, ma con effetti potenzialmente rilevanti per chi possiede impianti di grandi dimensioni.

Uscita anticipata dal sistema incentivante

L’articolo 2 prevede anche la possibilità di uscire anticipatamente dal regime incentivante, ricevendo un indennizzo calcolato secondo criteri stabiliti dal GSE. L’adesione a tale opzione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2026.

La fuoriuscita anticipata dal regime degli incentivi sarà consentita dal 1° gennaio 2028 ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW.

Questa opzione è pensata soprattutto per:

  • impianti ormai ammortizzati;
  • operatori interessati al repowering (sostituzione dei moduli e aumento della producibilità);
  • soggetti che preferiscono operare a mercato senza vincoli incentivanti.

La priorità di uscita è riservata agli impianti che hanno aderito alla riduzione temporanea degli incentivi. L’opzione consente l’ottenimento di un corrispettivo espresso un euro/MW determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione.

Effetti sugli oneri di sistema (ASOS)

La finalità principale della norma è la riduzione della componente ASOS della bolletta elettrica.

Se una quota significativa di operatori aderirà:

  • il costo annuo degli incentivi si ridurrà nel breve periodo;
  • la pressione sugli oneri generali potrà diminuire;
  • si potrà liberare spazio finanziario per nuove politiche energetiche.

Tuttavia, l’effettiva riduzione dipenderà:

  • dal numero di impianti che aderiranno;
  • dalle condizioni economiche dei meccanismi attuativi;
  • dalle modalità con cui ARERA e GSE definiranno i dettagli operativi.

Incentivo al repowering

Un aspetto meno evidente ma molto importante dell’articolo 2 è la spinta implicita al repowering.

Molti impianti fotovoltaici incentivati hanno moduli meno efficienti rispetto a quelli attuali e potenzialità produttive non pienamente sfruttate.

Uscire dal sistema incentivante o modificarne le condizioni può rendere economicamente conveniente:

  • sostituire i pannelli;
  • aumentare la potenza installata;
  • migliorare l’efficienza complessiva.

In questo senso, l’articolo 2 non è solo una misura di contenimento della spesa, ma anche uno strumento di modernizzazione del parco impiantistico nazionale.

 

Impatto per i proprietari di impianti

È necessario effettuare un’analisi economico-finanziaria approfondita:

confronto tra incentivo pieno residuo e incentivo ridotto;

  • valutazione della proroga;
  • analisi dell’eventuale repowering.

Non esiste una scelta valida per tutti: dipende da anno di entrata in esercizio, tariffa riconosciuta, stato dell’impianto e struttura finanziaria.

Per il sistema energetico l’articolo 2 segna un passaggio culturale importante:

  • si passa da incentivi “intoccabili” a incentivi rinegoziabili;
  • si introduce maggiore flessibilità.

L’articolo 2 non elimina gli incentivi, né interviene in modo retroattivo obbligatorio.

Introduce però una logica nuova:

  • condivisione del costo della transizione;
  • maggiore responsabilizzazione degli operatori;
  • riequilibrio tra tutela degli investimenti e interesse generale.

È una norma che potrebbe incidere in modo significativo sui flussi finanziari del settore elettrico, ma la sua efficacia concreta dipenderà:

  • dai decreti attuativi;
  • dalle regole tecniche di ARERA;
  • dalla convenienza economica percepita dagli operatori.

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