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REDDITI
13.06.2025
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI

L’orientamento dell’Agenzia prevede che i contributi versati dal titolare dell’impresa familiare non sono deducibili dal reddito del collaboratore coadiuvante, in quanto manca una previsione normativa che riconosca a quest’ultimo un esplicito diritto di rivalsa.

Poiché il coltivatore diretto non può esercitare il medesimo diritto di rivalsa nei confronti dei propri familiari – diritto non previsto dall’articolo 2 della Legge 233/1990 – i contributi previdenziali da lui versati per loro conto risultano indeducibili in capo ai familiari stessi. Infatti, secondo un orientamento ormai, il diritto di rivalsa non può essere esteso alla figura del coltivatore diretto, salvo un intervento legislativo che ne preveda espressamente l’inclusione nella norma citata.

Tuttavia, quando i familiari sono a carico del coltivatore diretto egli ha tutto il diritto di dedurre i contributi versati nella propria dichiarazione dei redditi. In tal caso non trova applicazione il diritto di rivalsa, ma si applica il principio generale disposto dall’art. 10 del TUIR in base sl quale i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di diposizioni di legge alla gestione previdenziale di appartenenza anche se sostenute per le persone fiscalmente a carico come stabilisti dal codice civile.

Non vi sono dubbi, dunque, sulla possibilità per il coltivatore diretto di dedurre i contributi previdenziali versati per i coadiuvanti, quando questi ultimi sono anche familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 433 del codice civile. Tuttavia, va segnalato che alcuni uffici dell’Agenzia delle entrate continuano a ritenere tali contributi indeducibili, sostenendo che il principio di rivalsa non sia applicabile alle imprese agricole, e dunque negando il diritto alla deduzione.

Questi uffici, oltre a richiamare un diritto non pertinente, sembrano non considerare le circolari precedentemente emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate, mai smentite ufficialmente e anzi ancora oggi richiamate nei documenti di prassi e nelle guide istituzionali sugli oneri deducibili e detraibili.


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