La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in aree agricole, è sottoposta a notevoli limitazioni, invece, l’agrivoltaico, costituito da impianti innovativi, sollevati da terra, in grado di non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola non soggiace a dette limitazioni.
La possibilità di realizzazione di impianti agrivoltaici, oltre che agli imprenditori agricoli, è estesa anche ai produttori di energia, purché il sistema progettato consenta l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzazione del potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.
Lo schema contrattuale più idoneo per la realizzazione di tali impianti, fra quelli possibili è il seguente:
A fronte di ciò, l’imprenditore agricolo proprietario del terreno che costituisce a favore della società energetica il diritto di usufrutto e il contestuale diritto di superficie, si spossessa dell’immobile per tutta la durata di tali diritti, dietro la corresponsione di un prezzo in unica soluzione e/o in rate annuali. La concessione a terzi di un diritto personale di godimento, deve contemperare le eventuali agevolazioni richieste in sede di acquisto del terreno e le correlate ipotesi di decadenza se entrambe le operazioni avvengono entro un quinquennio.
Un’ulteriore attenzione va posta alla natura attribuibile al provento realizzato.
La Legge di Bilancio per il 2024 ha stabilito che la costituzione di diritti reali di godimento a titolo oneroso, indipendentemente dalla data di acquisto, entra a far parte della categoria di atti che possono produrre “redditi diversi”. L’usufrutto e la superficie rientrano anch’essi in questa categoria, quindi soggetti a tassazione.