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IMU
07.06.2024
ENTRO IL 17 GIUGNO 2024 IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU

Entro il prossimo 17 giugno 2024 deve essere versata la prima o unica rata dell’IMU relativa al periodo d’imposta 2024.

Il versamento della prima rata IMU 2024

L’art. 1, comma 762, Legge n. 160/2019, prevede che il versamento dell’IMU possa essere effettuato in due rate:

  • la prima, in scadenza il 16 giugno di ogni anno, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente (applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno precedente);
  • la seconda, in scadenza il 16 dicembre di ogni anno, pari all’imposta effettivamente dovuta nell’anno di riferimento, al netto di quanto già versato con la prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune ove insiste l’immobile.

Le aliquote eventualmente deliberate dai Comuni devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Sul punto si evidenzia che, soltanto per l’annualità 2023, la Legge n. 213/2023 ha previsto la possibilità per i Comuni di inserire nel Portale del Federalismo fiscale le delibere o i regolamenti entro il maggior termine del 30 novembre 2023 (anziché entro il 14 ottobre) con pubblicazione entro il 15 gennaio 2024 (anziché entro il 28 ottobre 2023).

Pertanto, qualora gli anzidetti termini siano stati rispettati, le delibere comunali sono efficaci per l’anno 2023 e, di conseguenza, le stesse trovano applicazione anche per la determinazione della prima rata IMU 2024. Qualora, invece, non siano state pubblicate delibere per l’anno 2023 secondo i termini e le modalità prescritti, per tale anno dovevano essere applicate le aliquote in vigore nel 2022 che, di conseguenza, devono essere applicate anche per determinare l’acconto IMU 2024.

In ogni caso, il versamento non deve essere effettuato qualora l’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune risulti inferiore alla soglia di 12 euro. Occorre, tuttavia, considerare che i singoli Comuni possono individuare un diverso importo minimo al di sotto del quale il versamento dell’IMU può non essere effettuato.

I versamenti IMU possono essere effettuati utilizzando gli appositi bollettini postali o, in alternativa, il Modello F24, Sezione “IMU e altre imposte locali” (gli importi da indicare nella delega di pagamento devono essere arrotondati all’unità di euro). Il pagamento può essere effettuato anche con la piattaforma PagoPA, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento.

L’esenzione accordata all’abitazione principale è riconosciuta anche ai seguenti immobili, assimilati alla prima casa:

 

  • casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, a prescindere dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti e dai requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario;
  • unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, aventi le caratteristiche per poter essere assimilati all’abitazione principale.

L’esenzione dall’IMU è poi accordata ai terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A, Legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977 (sulla base dei criteri dettati dalla C.M. n. 9 del 14 giugno 1993, aggiornata dalla Circolare n. 3/DF del 3 gennaio 2024).

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