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30.05.2025
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OPERATORI: DAL MINISTERO DELLA SALUTE NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE

Il Ministero ha recentemente pubblicato una nota esplicativa per rispondere ai quesiti emersi sull’attuazione del DM 6 settembre 2023 relativo alla formazione obbligatoria degli operatori e dei professionisti degli animali

Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministro della Salute del 6 settembre 2023, che disciplina le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, sono emersi dubbi interpretativi da parte di enti, professionisti e operatori del settore. Per fare chiarezza, la Direzione Generale della Salute Animale ha emesso una nota ufficiale contenente indicazioni operative e precisazioni in risposta alle domande pervenute.

Chi è obbligato a frequentare i corsi di formazione

Secondo quanto stabilito dal DM, sono obbligati alla formazione:

•            Gli operatori (compresi i trasportatori) registrati nel Sistema I&R;

•            I professionisti degli animali, ovvero coloro che, per qualifica, sono iscritti ad albi o ordini professionali e operano con animali o prodotti di origine animale.

Nel caso di persone giuridiche, l’obbligo ricade sul rappresentante legale della struttura.

Struttura e durata dei programmi formativi

I contenuti e la durata dei programmi formativi sono specificati negli allegati del DM e variano in base alla specie o al gruppo di specie detenute in via prevalente. Tuttavia, è prevista una riduzione fino al 30% della durata di ciascun modulo, in funzione della capacità strutturale dello stabilimento, così come registrata nella Banca Dati Nazionale (BDN).

Casi di esonero totale o parziale

Il DM prevede anche alcune esenzioni:

•            Sono esonerati dall’obbligo coloro che, per altre normative, siano già tenuti a frequentare corsi di formazione con contenuti coincidenti con quelli del DM;

•            Se i contenuti coincidono solo in parte, l’obbligo si limita ai moduli mancanti;

•            Nessun obbligo formativo è previsto per gli allevamenti familiari e amatoriali di animali da compagnia, anche se le Regioni e le Province autonome sono invitate a promuovere formazione volontaria tramite le ASL.

Il decreto nazionale si inserisce nel quadro normativo tracciato dal Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law), con l’intento di rafforzare le competenze e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera zootecnica, contribuendo a una gestione più efficiente del sistema sanitario animale.


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