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CIRCOLARI

Fiscale

LIQUIDAZIONI
17.01.2025
I PARAMETRI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

La legge prevede, a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, di optare per le liquidazioni IVA trimestrali in luogo di quelle mensili (l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%).

Come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, il limite del volume di affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è allineato alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata e, di conseguenza, a partire dall’anno 2023 occorre far riferimento ai nuovi importi introdotti dalla “Legge di Bilancio 2023”.

ATTIVITÀ ESERCITATA

VOLUME DI AFFARI ANNO PRECEDENTE

Prestazioni di servizi

Non superiore a 500.000 euro

Altre attività

Non superiore a 800.000 euro

 

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e di altre attività, per determinare se è possibile effettuate le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere tra le seguenti ipotesi.

Qualora sia adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate e:

  • i corrispettivi delle diverse attività non siano distintamente annotati, occorre far riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di 800.000 euro;
  • i corrispettivi delle diverse attività siano annotati distintamente, ai fini della liquidazione IVA trimestrale devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
  • volume di affari delle attività di prestazioni di servizi non superiore a 500.000 euro;
  • volume di affari di tutte le attività complessivamente considerate non superiore a 800.000 euro.

Qualora, invece, sia adottata la contabilità separata per obbligo di cui all’art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e:

  • le attività siano costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i rispettivi limiti devono essere applicati autonomamente (di conseguenza, il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l’altra);
  • una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziando in base all’annotazione distinta / non distinta dei corrispettivi.

Infine, qualora sia adottata la contabilità separata per opzione di cui all’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972:

  • il volume di affari delle attività di prestazioni di servizi deve essere non superiore a 500.000 euro;
  • il volume di affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a 800.000 euro.

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