Il CSN ha recentemente introdotto in BDN un controllo informatico che impedisce l’inclusione di ovicaprini privi di identificativo elettronico in documenti di accompagnamento con destinazione diversa da macello. Il file, già trasmesso alle ATS, riporta circa 9000 capi, così catalogabili:
• Animali privi di identificativo elettronico, identificati prima del 01/07/2010
• Animali privi di identificativo elettronico, identificati dal 01/07/2010
• Animali dotati di identificativo elettronico, assente nell’anagrafica del capo in BDN (nati in paesi UE, nati in Lombardia, nati fuori Lombardia)
Nel ribadire che l’identificazione degli animali, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) D.lgs134/2022, è compito e responsabilità dell’operatore, il quale, per le registrazioni in BDN, può avvalersi di soggetto delegato, si forniscono le seguenti indicazioni, valide fino a diverse disposizioni da parte del Ministero ella Salute.
Animali privi di identificativo elettronico, identificati prima del 01/07/2010: si precisa che l’obbligo di identificazione elettronica degli ovicaprini decorre dal 01/07/2010, come indicato dalla Nota del Ministero della Salute prot. 13695 del 22/07/2010 e pertanto gli animali privi di dispositivo
elettronico identificati prima di tale data sono da considerarsi conformi.
Il Ministero della Salute, sebbene abbia condiviso in via breve la correttezza dell’identificazione di tali capi, non ha ancora provveduto a rimuovere il blocco nella generazione dei documenti di accompagnamento.
Laddove ricorrano tali condizioni, gli operatori potranno quindi procedere alla compilazione di documento di accompagnamento cartaceo, riportante unicamente i capi identificati prima del 01/07/2010, e la ATS validerà il documento previa acquisizione di atto sostitutivo di notorietà, come da fac-simile rinvenibile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1FSRPdVyjESZXXGe89NVDWeyJgZq_nwS5/view?usp=sharing
Animali privi di identificativo elettronico, identificati dal 01/07/2010: poiché tali animali non risultano conformemente identificati, è necessario che l’operatore provveda ad identificarli elettronicamente e a registrare l’applicazione dell’identificativo elettronico in BDN, con le funzionalità
disponibili a sistema.
Secondo il disposto di cui all’art. 11 comma 5 del D. lgs 134/2022 la ATS autorizzerà la richiesta di identificazione elettronica.
Si allega modello di richiesta di sostituzione della marca tradizionale con nuovo identificativo visuale ed elettronico, che può essere utilizzato dall’operatore per formalizzare la richiesta.
Animali dotati di identificativo elettronico che non risulta in BDN: l’operatore o il soggetto delegato intervengono in BDN, modificando l’anagrafica del capo.
Resta ferma la facoltà, da parte del Servizio Veterinario, di verificare la veridicità e la autenticità delle informazioni registrate in BDN. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Inoltre, qualora dalle verifiche di cui al punto precedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ad integrazione di quanto già condiviso durante l’incontro con i referenti anagrafe in data 26/04, si allegano le seguenti istruzioni operative, utili a gestire la problematica. Si trasmette nuovamente il file degli ovicaprini, che, rispetto alla versione precedentemente inviata, riporta anche la presenza di movimentazioni verso pascolo nel 2022, a cui dare priorità di correzione.