I soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, come pure i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento del diritto annuale CCIAA 2023.
Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i soggetti ISA sono tenuti al versamento del diritto camerale entro il 20 luglio 2023 o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica). I soggetti non ISA, invece, devono effettuare il versamento del diritto CCIAA entro il 30 giugno 2023 o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2023.
Il diritto è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non si sono cancellate dal Registro delle Imprese.
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, sono previste diverse metodologie, differenziate in funzione della tipologia di contribuente. In ogni caso, il diritto è dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle Imprese.
In particolare, sono tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa:
Sono, invece, tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:
Soggetti esclusi
Dal pagamento del diritto annuale CCIAA sono escluse: