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Fiscale

DIRITTO CCIAA
30.06.2023
IL DIRITTO CCIAA 2023: TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO

I soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, come pure i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento del diritto annuale CCIAA 2023.

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i soggetti ISA sono tenuti al versamento del diritto camerale entro il 20 luglio 2023 o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica). I soggetti non ISA, invece, devono effettuare il versamento del diritto CCIAA entro il 30 giugno 2023 o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2023.

Il diritto è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non si sono cancellate dal Registro delle Imprese.

Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, sono previste diverse metodologie, differenziate in funzione della tipologia di contribuente. In ogni caso, il diritto è dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle Imprese.

In particolare, sono tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • i soggetti iscritti al REA;
  • le società tra avvocati.

Sono, invece, tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:

  • le società tra professionisti (Stp);
  • le società in nome collettivo (Snc);
  • le società in accomandita semplice (Sas);
  • le società di capitali (Spa, Srl e Sapa);
  • le società cooperative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • consorzi con attività esterna;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
  • G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico.

Soggetti esclusi

Dal pagamento del diritto annuale CCIAA sono escluse:

  • le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2022 (salvo che non siano state autorizzate all’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2022 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2022 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • le società cooperative sciolte nel 2022 per provvedimento dell’Autorità governativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies, Codice Civile.

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