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IMBALLAGGI IN PLASTICA: NUOVE VERIFICHE PER LE IMPRESE AGRICOLE IN VISTA DEL 16 SETTEMBRE 2026
10.08.2026
IMBALLAGGI IN PLASTICA: NUOVE VERIFICHE PER LE IMPRESE AGRICOLE IN VISTA DEL 16 SETTEMBRE 2026

Il Regolamento (UE) 2025/351 introduce requisiti per i materiali e oggetti in plastica destinati al contatto con
gli alimenti, rafforzando le regole su purezza, NIAS, riciclo, tracciabilità, etichettatura e dichiarazioni di
conformità. Il 16 settembre 2026 scade il termine entro il quale i materiali conformi alla disciplina precedente
devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato per poter beneficiare del regime transitorio di
esaurimento delle scorte. Da tale data, anche le imprese agricole e agroalimentari che confezionano o fanno
confezionare i propri prodotti dovranno verificare la conformità degli imballaggi acquistati, richiedere ai
fornitori la documentazione aggiornata e accertare che le condizioni d’uso dichiarate siano coerenti con
l’effettivo impiego.
Cosa sono i MOCA
Rientrano nella definizione di MOCA tutti i materiali e gli oggetti destinati a entrare direttamente o
indirettamente in contatto con gli alimenti, oppure per i quali tale contatto sia ragionevolmente prevedibile.
Nel settore agricolo e agroalimentare possono essere interessati, ad esempio:
· vaschette e cestini per ortofrutta;
· film estensibili e pellicole;
· sacchetti, buste e confezioni sottovuoto;
· bottiglie e contenitori in plastica;
· tappi, capsule, guarnizioni e rivestimenti interni;
· cassette riutilizzabili;
· contenitori per latte e prodotti caseari;
· confezioni per conserve, miele, olio, vino e prodotti trasformati;
· parti in plastica di macchinari, tubazioni e attrezzature che entrano in contatto con gli alimenti.
Il principio generale è che tali materiali, nelle normali o prevedibili condizioni d’impiego, non devono trasferire
agli alimenti sostanze in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, modificare in modo inaccettabile
la composizione del prodotto o deteriorarne le caratteristiche organolettiche.
Le principali novità introdotte
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il requisito dell’elevato grado di purezza delle sostanze utilizzate
nella fabbricazione dei materiali plastici. Le sostanze dovranno contenere soltanto quantità minime di sostanze
aggiunte non intenzionalmente, le cosiddette NIAS, come impurità, prodotti di degradazione, intermedi di
reazione o sostanze formatesi durante il processo produttivo.

Le NIAS potenzialmente rilevanti dovranno essere valutate sotto il profilo della sicurezza, tenendo conto della
loro possibile migrazione nell’alimento. Il Regolamento introduce inoltre specifiche disposizioni per le sostanze
di composizione sconosciuta o variabile, i prodotti di reazioni complesse e i materiali di origine biologica o
naturale, definiti sostanze UVCB, allineando maggiormente la disciplina MOCA al Regolamento REACH.
Vengono rafforzati anche:
· i requisiti di qualità delle sostanze ottenute dai rifiuti;
· la disciplina della rilavorazione degli scarti plastici derivanti dai processi produttivi;
· la tracciabilità e il controllo dei materiali in plastica riciclata;
· le condizioni per l’impiego di sostanze con funzione biocida;
· i controlli sulla composizione e sulla purezza dei materiali;
· le informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità;
· le istruzioni per l’uso e la conservazione degli oggetti destinati al contatto alimentare ripetuto.
Per gli oggetti riutilizzabili, il produttore o l’operatore responsabile dell’immissione sul mercato dovrà fornire
indicazioni utili a rallentarne il deterioramento, descrivere i segnali visibili di usura e segnalare eventuali danni
o utilizzi impropri che possano aumentare la migrazione delle sostanze verso gli alimenti.
Il termine del 16 settembre 2026
Il Regolamento prevede un periodo transitorio particolarmente importante per le imprese.
I materiali e gli oggetti in plastica conformi alla normativa precedente, che siano stati immessi per la prima
volta sul mercato prima del 16 settembre 2026, potranno continuare a essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte.
La norma utilizza quindi come riferimento la data della prima immissione sul mercato e non, in modo
automatico, la data in cui l’impresa agricola acquista l’imballaggio.
Di conseguenza, anche dopo il 16 settembre 2026 potrebbero continuare a essere venduti imballaggi prodotti
secondo la disciplina precedente, purché immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026
e correttamente identificabili come scorte legittimamente commercializzabili.
Questo aspetto rende ancora più importante la verifica documentale. Per gli imballaggi acquistati a partire dal
16 settembre 2026, l’impresa dovrà poter accertare alternativamente:
· che il materiale sia conforme al Regolamento n. 10/2011, come modificato dal Regolamento
2025/351;
· oppure che si tratti di una scorta conforme alla normativa precedente, immessa per la prima volta
sul mercato prima del 16 settembre 2026.
Per i prodotti intermedi e le sostanze immessi per la prima volta sul mercato dopo il 16 dicembre 2025, ma
non ancora conformi alle nuove regole, la dichiarazione di conformità deve specificare espressamente che
possono essere utilizzati soltanto per fabbricare materiali e oggetti da immettere sul mercato prima del 16
settembre 2026.

Cosa devono fare le imprese agricole e agroalimentari
La questione non interessa soltanto i produttori di imballaggi. Coinvolge direttamente anche le aziende
agricole e agroalimentari che confezionano i propri prodotti prima della vendita.
Sono quindi interessate, ad esempio, le imprese ortofrutticole che utilizzano vaschette o film, le cantine, i
frantoi, i caseifici aziendali, le aziende apistiche, i laboratori di trasformazione, gli agriturismi che confezionano
prodotti e le imprese che commercializzano alimenti con il proprio marchio.
Prima di utilizzare un nuovo imballaggio, l’impresa dovrebbe richiedere al fornitore:
· La dichiarazione di conformità aggiornata, riferita al Regolamento (UE) n. 10/2011 come modificato
dal Regolamento (UE) 2025/351;
· L’identificazione precisa del materiale, del produttore, del codice articolo e, quando possibile, del
lotto o della fornitura interessata;
· Le condizioni d’impiego autorizzate, comprendenti la tipologia di alimento, la durata e la
temperatura di contatto, l’eventuale riempimento a caldo, il congelamento, il riscaldamento o
l’utilizzo ripetuto;
· Le informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle NIAS rilevanti, quando presenti in
quantità potenzialmente capaci di compromettere la conformità del prodotto finito;
· La documentazione relativa alla plastica riciclata, compresi gli elementi necessari a dimostrare la
tracciabilità e la conformità del processo di riciclo;
· Le prove tecniche di supporto, come i rapporti di prova sulla migrazione globale e specifica, le
valutazioni del rischio e le eventuali attestazioni tecniche, qualora necessarie in relazione alla natura
dell’imballaggio e al suo utilizzo.
La dichiarazione di conformità deve contenere informazioni sufficienti affinché gli operatori a valle possano
utilizzare correttamente il materiale e garantire la sicurezza del prodotto finito. Il Regolamento 2025/351
richiede espressamente che siano comunicate anche le informazioni sulle NIAS, quando tali sostanze siano
presenti in quantità tali da poter determinare la non conformità del materiale finale.
Non basta una generica “certificazione MOCA”
Nella pratica commerciale viene spesso utilizzata l’espressione “certificato MOCA”. Il documento centrale
previsto dalla normativa per i materiali plastici è, però, la dichiarazione di conformità, accompagnata dalla
documentazione tecnica che ne dimostra l’attendibilità.
Una dichiarazione generica, priva dell’identificazione del prodotto o delle effettive condizioni di utilizzo,
potrebbe non essere sufficiente. Un imballaggio idoneo per un alimento secco, conservato a temperatura
ambiente, non è necessariamente idoneo per un prodotto oleoso, acido, alcolico o confezionato a caldo.

Questo è uno degli aspetti più delicati per le imprese agricole: non è sufficiente conservare un documento nel
fascicolo aziendale, ma occorre verificare che quanto dichiarato dal fornitore corrisponda all’uso effettivo
dell’imballaggio.
Confezionamento affidato a terzi
Le stesse verifiche devono essere effettuate anche quando l’impresa non confeziona direttamente il prodotto,
ma affida l’attività a un laboratorio esterno, a una cooperativa, a un centro di lavorazione o a un’impresa
specializzata.
L’esternalizzazione del confezionamento non dovrebbe comportare la perdita di controllo sulla conformità
degli imballaggi utilizzati. Nel contratto o nell’incarico di lavorazione sarebbe opportuno prevedere:
· l’obbligo di utilizzare esclusivamente MOCA conformi;
· la consegna delle dichiarazioni di conformità aggiornate;
· l’identificazione dei codici e dei lotti degli imballaggi impiegati;
· la comunicazione preventiva di eventuali cambi di materiale o fornitore;
· la conservazione della documentazione e la possibilità di esibirla in caso di controllo.
L’impresa agricola o agroalimentare dovrebbe inoltre integrare la verifica dei MOCA nelle proprie procedure
di qualifica dei fornitori, di rintracciabilità, di autocontrollo e di gestione dei rischi.
È opportuno prepararsi prima della scadenza
Il 16 settembre 2026 non deve essere considerato soltanto come una scadenza per i produttori di imballaggi.
È una data che richiede attenzione anche da parte delle imprese utilizzatrici.
È quindi consigliabile avviare con anticipo una ricognizione degli imballaggi impiegati, distinguendo gli
imballaggi in base all’origine del materiale, vergine o riciclato, e alla loro struttura, monostrato o multistrato e
chiedendo ai fornitori se la documentazione sia già stata aggiornata al Regolamento (UE) 2025/351.
Dal 16 settembre 2026, per ogni nuovo acquisto, sarà particolarmente importante verificare se l’imballaggio
sia conforme alla nuova disciplina oppure se rientri legittimamente nel regime transitorio di esaurimento delle
scorte. Affidarsi esclusivamente alle rassicurazioni commerciali del fornitore, senza acquisire una dichiarazione
di conformità completa e coerente con l’utilizzo previsto, espone l’impresa a un rischio che può essere evitato
attraverso un’adeguata organizzazione documentale.


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