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Fiscale

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
29.12.2023
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ATTESA DI CHIARIMENTI

Gli impianti agrivoltaici rappresentano una particolare tipologia di impianti fotovoltaici, che adotta soluzioni tese a consentire lo svolgimento della attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica e la contestuale continuità nello svolgimento delle attività agricole di coltivazione o di pascolo. In altre parole, gli impianti agrivoltaici si ripropongono di consentire la produzione di energia fotovoltaica senza il consumo di suolo agricolo, o comunque con un consumo molto limitato rispetto ai tradizionali impianti a terra.

Tale obiettivo è raggiunto mediante l’installazione dei pannelli fotovoltaici su strutture di sostegno infisse al suolo, sufficientemente alte e distanziate da consentire lo svolgimento delle produzioni agricole al di sotto di esse.

Come chiarito anche dal ministero dell’Ambiente nelle proprie linee guida in materia di impianti agrivoltaici, il requisito fondamentale per qualificare un impianto come tale è che le attività agricole ed energetiche siano tra loro integrate, consentendo lo svolgimento efficiente ed efficace di entrambe. In tale ottica, è necessario verificare come qualificare gli impianti agrivoltaici da un punto di vista fiscale, affinché lo svolgimento congiunto non rappresenti una “distrazione” dallo svolgimento esclusivo delle attività agricole.

Secondo l’agenzia delle Entrate l’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica si considera sempre attività connessa all’attività agricola principale nei limiti dei primi 200kW di potenza installata, mentre al di sopra di tale soglia, è necessario rispettare uno dei tre requisiti dettati dalla circolare. In particolare, oltre i primi 200kW, gli impianti si considerano connessi all’attività agricola se è rispettato il rapporto di 10kW di potenza installata ogni ettaro in conduzione in capo all’azienda agricola, entro il limite massimo di un megawatt di potenza installata, alternativamente gli impianti si considerano connessi se il volume d’affari derivante dell’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica al netto dei primi 200 KW di potenza installata. In ultimo, la produzione fotovoltaica si considera connessa all’attività agricola se gli impianti fotovoltaici risultano integrati e realizzati su strutture aziendali esistenti.

Per quanto attiene gli impianti agrivoltaici al fine di poter qualificare la produzione di energia elettrica derivante da tali impianti come ricompresa nell’alveo delle attività agricole connesse è necessario che il legislatore fiscale, o l’amministrazione finanziaria chiariscano che in presenza di attività agricola e attività agrivoltaica congiunte, quest’ultima deve sempre considerarsi come attività connessa.

La qualificazione o meno come attività agricola connessa ha conseguenze rilevanti sia in materia di imposte dirette, sia in termini di qualificazione di società agricola. La norma in materia dispone infatti che la produzione di energia da fonte fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli entro il limite di 260mila kWh annui sia da considerarsi attività agricola connessa e sia ricompresa nel reddito agrario, mentre oltre tale soglia l’attività rientra tra le attività connesse se rispetta uno dei requisiti anzidetti, può fruire della tassazione forfettizzata in misura pari al 25% dei corrispettivi relativi alla cessione di energia elettrica. Inoltre, le società agricole hanno il vincolo di svolgimento esclusivo delle attività agricole e la mancata qualificazione della produzione di energia da fonte agrivoltaica come attività connessa, potrebbe portare a disconoscerne la natura di società agricola. Si ritiene dunque necessario un intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione finanziaria.


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