Con il DM 03/03/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, il DM in esame prevede che:
i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
Procedure operative - Per ottenere la rateizzazione delle bollette l'impresa, entro 15gg dall'emissione della bolletta, deve presentare istanza all'attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore.
Per le bollette scadute al momento dell'emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l'istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l'impresa è tenuta ad allegare all'istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
Entro 30gg dalla ricezione dell'istanza, il fornitore, quando accoglie l'istanza, propone all'impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell'istanza:
Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
L'adesione dell'impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, previa presentazione della seguente documentazione:
Decadenza - In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione:
ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.