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INPS
01.08.2025
INPS: ANNUNCIATA LA SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI NEL MESE DI AGOSTO 2025

Al fine di agevolare gli adempimenti di contribuenti e loro intermediari durante il periodo estivo, con il Messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, l’INPS ha annunciato la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025, della notifica di vari atti, tra cui note di rettifica, diffide di adempimento, verbali ispettivi, avvisi di addebito e accertamenti per violazioni contributive.

Allo stesso modo sarà sospesa la notifica delle diffide di adempimento nei confronti della generalità dei contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Nel corso del medesimo periodo sarà altresì sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale; resta tuttavia fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti vantati dall’Istituto.

L’emissione degli avvisi di addebito (AVA) di cui all’art. 30, D.L. n. 78/2010, è sospesa fino al 31 agosto 2025. Tuttavia, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che i contribuenti intendano avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità, per le Strutture territoriali INPS, di procedere al trasferimento dei crediti contribuivi all’Agente della riscossione. In ogni caso, la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito.

In caso di approssimarsi dei termini di prescrizione del credito, infatti, le Strutture territoriali dovranno valutare la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Si ricorda, la normativa prevede che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000 annui, sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. invece, qualora l’importo omesso non risulti superiore a 10.000 euro annui, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.


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