La legge di Bilancio 2024, prevede che la costituzione di diritti reali di godimento rappresenti una fattispecie assoggettata a tassazione quale reddito diverso.
Ma cosa significa?
Attualmente la cessione o la costituzione di un diritto reale di godimento su di un terreno agricolo è assoggettabile a tassazione solo nell’ipotesi di possesso da meno di cinque anni.
Nella prassi operativa capita sovente che la stipula di un contratto sia preceduta dalla firma di un preliminare, il quale obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo entro un determinato lasso temporale.
Qualora confermate, le novità previste dalla Legge di Bilancio 2024 modificheranno radicalmente il trattamento fiscale applicabile alla costituzione dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediali). Infatti, i soggetti che hanno stipulato un preliminare per la costituzione di un diritto reale su di un terreno agricolo posseduto da più di cinque anni e che procederanno all’atto definitivo dal 1° gennaio 2024, vedranno assoggettare a tassazione l’intero corrispettivo percepito (che con le regole attuali non avrebbe, invece, formato materia imponibile).
Le novità impattano anche nella diversa ipotesi in cui si costituisca, ad esempio, un diritto di superficie in favore di terzi su di un terreno agricolo posseduto da meno di cinque anni. Dal prossimo anno, il reddito da assoggettare a tassazione sarà costituito dall’intero corrispettivo percepito, ridotto delle sole spese inerenti alla produzione del reddito (senza, dunque, che la rideterminazione del costo di acquisto del terreno produca alcun effetto).
I soggetti che intendono concedere a terzi il diritto di superficie su un terreno, fattispecie assai frequente nell’ambito dell’installazione degli impianti fotovoltaici, devono quindi valutare attentamente l’impatto negativo derivante dalle nuove modalità di tassazione di queste operazioni.