Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro. Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta di cui al presente articolo sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
I Ministeri preposti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, stabiliranno, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra esposto.
Rimaniamo, dunque, in attesa del testo oggetto di approvazione e del rispettivo decreto attuativo che declinerà modi e tempi di fruizione della nuova agevolazione.