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MEDICINALI
08.03.2024
MEDICINALI VETERINARI, ECCO LE NOVITÀ PER GLI ALLEVAMENTI

Dallo scorso 28 gennaio è in vigore il Decreto Legislativo del 7 dicembre 2023, n. 218 pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2024, che recepisce il Regolamento Ue 2019/6, che tratta tutti gli aspetti del farmaco veterinario, dall’autorizzazione all’immissione in commercio, alla fabbricazione, distribuzione, ricettazione, utilizzo, farmacovigilanza, pubblicità, controlli e sanzioni. Al riguardo, si evidenziano i seguenti punti di maggior rilevanza:

 - Articolo 28 sulla prescrizione veterinaria e sulla durata della stessa, che per i medicinali antimicrobici è di 5 giorni dalla data del rilascio;

 - Articolo 29 sull’impiego dei medicinali antimicrobici che impone restrizioni all’associazione di più medicinali veterinari e all’utilizzo in metafilassi. Come da regolamento l’utilizzo in profilassi è contemplato solo in casi eccezionali, per la somministrazione a un singolo animale o a un numero ristretto di animali quando il rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e le conseguenze possono essere gravi. Inoltre, il Ministero pone il divieto di utilizzo in profilassi degli antibiotici per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ne raccomandano una limitazione o nell’utilizzo dei mangimi medicati;

 - Articoli 31 e 32 sulle scorte di medicinali, la cui detenzione è autorizzata dall’autorità territorialmente competente e che dovranno essere conservate dagli operatori in modo conforme alle condizioni prescritte nell’autorizzazione all’immissione in commercio e custodite in locali resi accessibili alle autorità competenti.

La responsabilità della detenzione, utilizzo e relative registrazioni è in capo ad un medico veterinario responsabile che dovrà essere indicato dall’operatore, nella comunicazione all’autorità territorialmente competente, per richiedere la detenzione della scorta.

Il Ministero ha previsto all’articolo 32 punto 10 il divieto di detenzione della scorta di medicinali veterinari contenenti antimicrobici autorizzati per la fabbricazione dei mangimi medicati o da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi. Una criticità sollevata in più occasioni alle istituzioni durante l’iter di approvazione della norma, ma che non è stato modificato se non fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell’allevamento, per un periodo non superiore a cinque giorni. Questo potrà creare difficoltà alle aziende che autoproducono mangimi medicati per il trattamento di massa degli animali. Inoltre, rispetto ai precedenti testi, è stato previsto che non possono essere detenute scorte, nemmeno per un periodo limitato, di medicinali veterinari contenenti antimicrobici per cui specifiche raccomandazioni dell’Agenzia europea dei medicinali raccomandano limitazioni.

 - Articolo 36 sulle modalità di conservazione e utilizzo delle rimanenze di medicinali che non costituiscono scorta, ma che possono essere conservate e utilizzate previa indicazione di un medico veterinario.

Revisione macchine agricole: prorogati nuovamente i termini di scadenza

Importante novità, nell’ambito del DL Milleproroghe, per quanto riguarda la revisione delle macchine agricole, con una nuova proroga dei termini. È stato fissato dunque al 31/12/2024 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, mentre è stato fissato al 31/12/2025 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019. La proroga si è resa necessaria perché non è stato ancora emanato il decreto diretto a stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in sede di revisione e soprattutto l’impostazione organizzativa dei centri di revisione. Per cui ad oggi, non è possibile procedere alla revisione delle macchine agricole.


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