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Tecnico

NITRATI: OBBLIGO COPERTURA INVERNALE PER ALCUNI COMUNI
10.08.2026
NITRATI: OBBLIGO COPERTURA INVERNALE PER ALCUNI COMUNI

prioritaria di:

•             punti di monitoraggio delle acque di falda con valori di nitrato > 50 mg/l (monitoraggio Arpa 2016 2019);

•             elevato carico zootecnico sul territorio comunale;

•             capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali e sotterranee e della direzione prevalente del flusso di falda.

In queste aree si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale omogenea seminata, per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (es. cereali autunno-vernini, erbai invernali, cover crop ecc).

Sono esclusi dall’obbligo gli appezzamenti ove sono presenti colture permanenti, prati permanenti, prati/pascoli ed erbai pluriennali. Sono altresì esclusi i seminativi che presentano protezioni artificiali capaci di proteggere il suolo dalle precipitazioni e quindi capaci di limitare nei mesi autunno-invernali la lisciviazione dell’azoto ad opera delle piogge (es. serre o tunnel e teli pacciamanti impermeabili).

La copertura richiesta deve essere omogenea ed essere costituita da piante vive e non da residui o stocchi trinciati.

Tale copertura può essere garantita attraverso la semina di apposita coltura o di miscugli (es. cereali autunno-vernini, erbai invernali, cover crop ecc), oppure attraverso l’inerbimento spontaneo, purché in caso di vegetazione rada si operi una trasemina per il rinfoltimento, assicurando una copertura continua ed omogenea.

Si ricorda comunque che tutte le aziende che richiedono contributi per PAC e/o PSR sono tenute al rispetto della condizionalità rafforzata tra cui la BCAA6 “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”, che prevede, nel medesimo arco temporale, l’assolvimento dell’obbligo di copertura vegetale anche attraverso il mantenimento in capo dei residui colturali e l’inerbimento spontaneo, evitando in qualsiasi caso tutte le lavorazioni che alterino tale copertura, sempre per un periodo di 60 giorni continuativi.

 

 


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