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PAC
08.09.2023
PAC 2023-2027 I CONTROLLI SULLA CONDIZIONALITA RAFFORZATA RELATIVA ALLA CGO 8 UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

Con la pubblicazione da parte di Agea della Circolare n°64177 del 30/08/2023 sono sti definiti i criteri di controllo nell’ambito della condizionalità rafforzata per l’anno 2023. Nel dettaglio ecco quanto previsto per la CGO 8 - utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Si invitano gli associati ad un’attenta lettura dell’estratto della circolare in quanto a breve inizieranno il controllo da parte della Regione Lombardia: eventuali inadempienze determineranno una riduzione dei premi legati alla Domanda unica e PSR.

 

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti.

 

Descrizione degli impegni

Vigono gli impegni di seguito descritti:

 

a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Nel caso in cui un soggetto senza patentino si avvalga di un contoterzista o di un familiare (purché coadiuvante) o di un dipendente è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni o solo una parte, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all’utilizzo dello stesso. Deve essere presente in azienda una delega scritta all’utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale.

 

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalla Regione.

L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell’Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015. Vi rientrano ad esempio le macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee).

La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata e certificata attraverso l’attestato di funzionalità.

Il MIPAAF, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

 

 

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall’utilizzatore professionale per adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso riportando:

• la data di esecuzione della regolazione;

• i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

In alternativa la presenza della certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l’impegno precedentemente descritto per l’intera durata del certificato.

 

d) Manipolazione, stoccaggio, smaltimento dei prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi. Le aziende devono rispettare i seguenti impegni.

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente. I locali devono essere dotati di contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti, e posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni. Non devono essere presenti depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati.

Il locale deve essere appositamente costituito o in alternativa può essere un'area specifica all'interno di un magazzino, delimitata con pareti o rete metallica, o se i quantitativi da conservare sono ridotti possono essere degli appositi armadi.

Nel locale o nell'area specifica o nell'armadio per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, non devono essere presenti alimenti o mangimi.

Nel deposito deve essere possibile raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l’accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (es sabbia o altro materiale assorbente)

 

e) Diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione.

L’agricoltore è tenuto a:

a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell’irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell’acqua).

b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

c) assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (DPI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (tuta, guanti, mascherina, occhiali, stivali).

 

f) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

L’agricoltore è tenuto a:

a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell’integrità degli imballaggi e alla presenza e all’integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.

b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l’alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all’interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un’area separata, appositamente dedicata.

 

g) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento

L’agricoltore è tenuto a:

a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell’attrezzatura di distribuzione.

 

h) Pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione

L’agricoltore è tenuto a:

a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l’operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

b) effettuare la pulizia esterna dell’irroratrice;

c) se si dispone di un’area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l’area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell’area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

 

g) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono

più distribuibili sulle coltivazioni in atto, l’agricoltore è tenuto a:

a) conservare temporaneamente all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un’area apposita e ben identificata;

b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure

dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

 

Conservazione temporanea: in un’area apposita e ben identificata (esempio all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda non necessita di un’autorizzazione, ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone

- il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;

- i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.

- i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un’etichetta riportante il simbolo “R” di pericolosità ed un’etichetta riportante il Codice CER;

- la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;

- La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole con più di 10 di dipendenti. Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;

- i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:

• con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);

o in alternativa

• quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi).

Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all’anno;

Smaltimento della miscela residua

              o in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;

o in campo:       diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e,

una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell’area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un’area dell’azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici.


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