Sono iniziati i controlli relativi alla Condizionalità 2026. I controlli riguardano anche il rispetto dei Criteri di gestione obbligatoria (CGO), di cui riportiamo un estratto relativo alle sole CGO 7 e CGO 8.
Si raccomanda un’attenta lettura con il consiglio di predisporre per tempo quanto potrebbe essere richiesto dai controllori.
In cooperativa è disponibile il registro dei trattamenti la cui compilazione è richiesta dalla CGO 7 e CGO 8: si consiglia di procedere alla compilazione dopo aver letto la presente nota e con l’aiuto del vostro tecnico/commerciante che vi ha venduto i prodotti fitosanitari.
La comunicazione da parte della Regione Lombardia del giorno del controllo con PEC prevede un elenco della documentazione da predisporre. Nel dettaglio per la CGO 7 e CGO 8:
CGO 7 - Impiego di prodotti fitosanitari:
- registro dei trattamenti fitosanitari della campagna oggetto di controllo (2026) con eventuale inventario;
- registro dei trattamenti fitosanitari delle due campagne precedenti (2024 e 2025);
- fatture di acquisto per i prodotti dell'anno in corso e dei due anni precedenti;
- patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati;
- delega a terzi, nel caso di affidamento a soggetto con patentino;
- elenco dei prodotti fitosanitari con relative quantità detenuti nel sito di stoccaggio (scheda giacenze);
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CGO 8 - Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)
- attestati controlli funzionali irroratrici;
- regolazione e taratura delle attrezzature: presenza nel Registro dei trattamenti, o in una scheda dedicata allegata allo stesso, delle informazioni minime riferite alla taratura: data di effettuazione;
della verifica, colture trattate, irroratrice utilizzata e volumi di irrorazione (se non già indicato all’interno del registro dei trattamenti);
- formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dei fitofarmaci degli ultimi 3 anni.
Riportiamo nella parte finale della scheda anche le check list che verranno utilizzata dai controllori.
TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari
CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase.
Ambito di applicazione (omissis)
Gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati dai controlli di condizionalità e dall’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Tali soggetti sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità.
Recepimento nazionale (omissis)
Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola.
Gli obblighi per l’azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:
a. Corretta modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
1. Rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale.
b. Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
Il registro dei trattamenti deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell’etichetta.
Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare.
Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo, di cui all’allegato 4 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
c. Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:
• in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
• in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura rilasciata dal contoterzista, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d’acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
• delega alla tenuta del registro qualora necessaria.
Si evidenzia che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un obbligo diretto solo per il CGO 5; pertanto, l’inosservanza di tale obbligo, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5. Ciò nonostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO.
Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.
All’interno Dgr sono riportati i DPI che ogni utilizzatore professionale dovrebbe indossare per poter maneggiare in totale sicurezza questi prodotti. I DPI dopo essere stati correttamente indossati, dovranno essere lavati, riposti in armadietti specifici e su alcuni dovrà essere effettuata periodica manutenzione (es. sostituzione periodica dei filtri delle mascherine).
CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5 paragrafo 2 e articolo 8 paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13 paragrafi 1 e 3 sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Ambito di applicazione (omissis)
Gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati dai controlli di condizionalità e dall’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Tali soggetti sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità.
Recepimento nazionale (omissis)
Recepimento regionale (omissis)
Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola.
Gli obblighi dell’azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:
a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2012).
Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.
b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico
L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al DM n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del DM 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici, individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6
La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell’utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti: a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro; c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; d) la pulizia dei filtri e degli ugelli; e) la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).
Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.
d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al DM del 22 gennaio 2014.
Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del DM 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l’accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione
L’agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell’allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L’agricoltore è tenuto a:
Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
L’agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell’allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L’agricoltore è tenuto a:
Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento
L’agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell’allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L’agricoltore è tenuto a minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell’attrezzatura di distribuzione.
Pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione
L’agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell’allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L’agricoltore è tenuto a:
Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi
Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell’allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L’agricoltore è tenuto a:
Al momento dell’acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l’utilizzo entro il periodo consentito.
Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.
I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.
Con riferimento allo “Stoccaggio dei prodotti fitosanitari”, si evidenzia che la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un obbligo previsto anche dal CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L’eventuale inosservanza a tale obbligo viene considerata un’unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.
Gestione dei rifiuti dei PF
Al termine del loro utilizzo i contenitori dei PF dovranno essere bonificati (risciacquati secondo una precisa procedura) e stoccati in modo idoneo sino al loro smaltimento presso i centri di raccolta specializzati.
Trattandosi di rifiuti speciali non possono essere smaltiti nei comuni bidoni. Su tutti i contenitori/sacconi porre etichette o contrassegni che ne indichino chiaramente il contenuto.
Il conferimento dei rifiuti va fatto a Ditte autorizzate per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi.
Limitazioni dell’uso di alcuni prodotti fitosanitari
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CONDIZIONALITA' 23-27 |
RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI
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Verifica dell’utilizzo di prodotti fitosanitari |
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L’azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari |
SI |
NO |
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In caso negativo (*): |
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SI |
NO |
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SI |
NO |
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1 - Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai 2 anni precedenti l’anno di controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, delle relative fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e delle schede trattamento contoterzisti (nel caso in cui il contoterzista non abbia controfirmato il registro) |
SI |
NO |
NN |
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Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento (1) NN: l’azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*). |
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(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’anno del controllo e l’assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l’esito del controllo è positivo.
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Caratteristiche aziendali |
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Beneficiario che si avvale di contoterzista |
SI |
NO |
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Beneficiario che si avvale di persone terze |
SI |
NO |
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Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze |
SI |
NO |
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Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze |
SI |
NO |
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Verifica degli impegni |
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1 - Presenza del registro dei trattamenti per l’anno di controllo |
SI |
NO |
NN |
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2 - Se l’azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista |
SI |
NO |
NN |
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3 - Registro dei trattamenti per l’anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) (1) |
SI |
NO |
NN |
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Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l’azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari (1) |
SI |
NO |
NN |
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4 - Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata |
SI |
NO |
NN |
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5 - Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta (2) |
SI |
NO |
NN |
|
5 - Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta |
SI |
NO |
NN |
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5 - Rispetto dei tempi di carenza sulle colture (3) |
SI |
NO |
NN |
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6 - Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma |
SI |
NO |
NN |
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7 - Presenza delle fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari |
SI |
NO |
NN |
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NORMA RISPETTATA |
SI |
NO |
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Effetti extra aziendali |
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Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell’impegno 4) risultino già uscite dall’azienda o commercializzate, o utilizzate per l’alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali. |
SI |
NO |
NV |
NN |
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Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell’impegno 5) risultino già usciti dall’azienda o commercializzate, o utilizzate per l’alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali. |
SI |
NO |
NV |
NN |
NOTE:
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CONDIZIONALITA' 23-27 CGO 8: DIRETTIVA 2009/128/CE UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI |
RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI
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Verifica dell’utilizzo di prodotti fitosanitari |
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L’azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari |
SI |
NO |
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In caso negativo (*): |
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SI |
NO |
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SI |
NO |
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Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento (1) NN: l’azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*). |
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(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’anno del controllo e l’assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l’esito del controllo è positivo.
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Caratteristiche aziendali |
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Beneficiario che si avvale di contoterzista |
SI |
NO |
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Beneficiario che si avvale di persone terze |
SI |
NO |
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Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze |
SI |
NO |
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Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze |
SI |
NO |
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Attrezzatura ad uso professionale da sottoporre a controllo |
SI |
NO |
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Utilizzatore |
Beneficiario |
Contoterzista |
Persone terze |
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Nominativo |
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Estremi del patentino certificato abilitazione |
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Data rilascio |
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Verifica degli impegni |
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1.1 - Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale |
SI |
NO |
NV |
NN |
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1.2 – presenza di delega nel caso in cui il beneficiario si avvale di contoterzista o persona terza (dotati delle abilitazioni previste per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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2 - Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome |
SI |
NO |
NV |
NN |
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3 - Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali come previsto dal PAN |
SI |
NO |
NV |
NN |
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|
SI |
NO |
NV |
NN |
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|
SI |
NO |
NV |
NN |
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Rispetto delle disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi |
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4.1.1. Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma (6) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.1.2. - Presenza di sito di stoccaggio con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti e posti su pavimento impermeabilizzato in assenza di dispersioni |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.1.3. - Presenza di sito di stoccaggio con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti e posti su pavimento impermeabilizzato con evidenza di dispersioni sul suolo o sottosuolo |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.1.4. – Assenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoi di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.2.1. – presenza di un locale appositamente costituito o di un’area specifica all’interno di un magazzino, delimitata con pareti o rete metallica, o presenza di appositi armadi (se quantitativi ridotti) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.2.2. – Assenza nel locale o nell’area specifica o nell’armadio per i prodotti fitosanitari di alimenti o mangimi |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.3.1. – il deposito consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l’ambiente |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.3.2. – il deposito consente di disporre di sistemi di contenimento per evitare che sversamenti accidentali possano contaminare l’ambiente, le acque o la rete fognaria |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.4.1. – il deposito è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.5.1. – il deposito o l’armadio garantiscono sufficiente ricambio dell’aria e le aperture sono protette da apposite griglie per impedire l’ingresso di animali |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.6.1. – il deposito è asciutto e riparato, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare confezioni o prodotti. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.7.1. – i prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.8.1. – il deposito è fornito di adeguati strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.9.1 – l’accesso al deposito è consentito esclusivamente agli utilizzatori professionali |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.10.1. – la porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e l’accesso non è possibile da altre aperture (es. finestre) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.11.1. – sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.12.1. – sulle pareti in prossimità dell’entrata sono visibili i numeri di emergenza |
SI |
NO |
NV |
NN |
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4.13.1 – il deposito è dotato di materiale idoneo per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.1.1 - In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell’irroratrice, sono utilizzati idonei dispositivi ad evitare la contaminazione della fonte idrica (valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio acqua) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.1.2 - Macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.2.1 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari: integrità degli imballaggi e delle etichette sulle confezioni |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.2.2 - Presenza e disponibilità dei DPI per le operazioni effettuate |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.2.3 - Confezioni contenenti rimanenze opportunamente posizionate al fine di evitare perdite accidentali (es. chiusure rivolte verso l’alto, superfici in piano e stabili) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.2.4. - Presenza di contenitori idonei e ben identificabili destinati esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.2.4 - Ubicazione in area dedicata di tali contenitori all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.3.1. - Corretto calcolo del volume di miscela necessaria per il trattamento e regolazione dell’attrezzatura al fine di limitare l’eventuale miscela residua |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.4.1 - Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta derivanti dall’operazione di lavaggio |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.4.2. - Pulizia esterna dell’irroratrice |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.5.1. - I prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi, materiali filtranti e di tamponamento percolazioni sono stoccati in area dedicata ed identificata all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.5.2. - I prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi, materiali filtranti e di tamponamento percolazioni, sono smaltiti secondo le leggi vigenti. (registro di carico e scarico, smaltimento almeno annuale) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.5.3. - Verifica presenza formulario rifiuti anno in corso (se presente) e degli ultimi 5 anni |
SI |
NO |
NV |
NN |
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5.5.4. - Smaltimento della miscela residua secondo le prescrizioni previste (in pozzetto di raccolta apposito, biobed, diluizione in campo) |
SI |
NO |
NV |
NN |
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