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AGRISOLARE
05.05.2023
PARCHI AGRISOLARI – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO ALL'80 PERCENTO

Sintesi: il Ministero dell’Agricoltura ha recentemente destinato le risorse per la misura “Parco Agrisolare” (per un importo di circa 1 miliardo di euro), istituendo:

- dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici

- su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale Soggetto attuatore della misura è il Gestore Servizi Energetici (GSE).

IL DECRETO E’ IN BOZZA ED E’ AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Di seguito si riepilogano in forma sintetica gli aspetti più significativi della misura.

ll “Parco Agrisolare” è un investimento rientrante nel PNRR rivolto al settore agricolo e agroindustriale, nel progetto “Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare”, finanziato con 1.500 milioni di euro per interventi da realizzare tra il 2022 e il 2026, a valere sui fondi del PNRR.

In tale ambito, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha recentemente introdotto un’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’investimento può essere realizzato anche in modo congiunto (tra più imprese agricole e/o agroindustriali).

BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:

  • gli “imprenditori agricoli”, in forma individuale o societaria
  • le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che sarà reso noto in un Avviso di prossima pubblicazione da parte del Masaf
  • le cooperative agricole (in via indipendentemente dai propri associati) che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. o loro consorzi di cui all’art. 1, co. 2, DLgs. n. 228/2001;
  • soggetti di cui ai punti precedenti costituiti in forma aggregata quali, a titolo esemplificativo: associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

 

Soggetti esclusi: non sono ammessi gli imprenditori agricoli “esonerati” (soggetti con volume di affari nell’anno precedente alla richiesta inferiore ad €. 7.000).


Ulteriori esclusioni: i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:

 

  • essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
  • essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC;
  • non essere sottoposti a procedura concorsuale (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
  • non essere soggetti a misure che vietano di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • non avere amministratori/rappresentanti condannati per false attestazioni.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese:

  • per l’acquisto e la relativa posa in opera di pannelli fotovoltaici
  • sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari.

N.B.: non è ammessa l’installazione sulla copertura dell’abitazione dell’imprenditore o dei propri dipendenti.

In particolare, gli impianti dovranno essere:

·di nuova costruzione

  • installati unicamente sulle coperture di fabbricati e serre esistenti
  • destinati principalmente all’autoconsumo dell’azienda agricola.

Autoconsumo: obiettivo dell’agevolazione è soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda; pertanto:

  • la capacità produttiva annua dell’impianto non deve superare il “consumo medio annuo combinato” di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (incluso quello familiare)
  • se è rispettato il limite del citato autoconsumo, è ammessa la cessione di energia elettrica alla rete. Esempio: l’azienda ha un consumo medio annuo pari a 100 per energia termica e 50 per elettricità; installa, pertanto, un impianto di 150. Ove, in un anno, il consumo elettrico scenda a 40, potrà cedere il residuo di 10.

 

Ulteriori costi ammessi: le imprese possono eseguire interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica delle strutture, tra cui:

·la rimozione dell’amianto dai tetti

  • l’isolamento del tetto o la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sua sostituzione (cd. “tetto ventilato”).

Requisito: gli interventi

  • non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali

·dovranno essere conformi alle norme nazionali ed UE in materia di tutela ambientale (ivi incluso il principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852).

Non sono in ogni caso ammissibili gli interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:

  • ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  • alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • alle attività connesse alle discariche di rifiuti, ad inceneritori e ad impianti di trattamento meccanico biologico
  • alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Termine degli investimenti: in relazione alla realizzazione degli interventi, questi:

  • devono essere realizzati entro il termine di 18 mesi
  • il collaudo e la rendicontazione della spesa va effettuata entro il 30/06/2026.

 

LE SPESE AMMISSIBILI

Le spese sostenute sono ammesse nei seguenti limiti percentuali ed assoluti:

  • fino a un massimo di 1.500 euro/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
  • fino a ulteriori 1.000 euro/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, fornitura e messa in opera dei materiali necessari agli interventi, costi di connessione alla rete.

Limite assoluto di spesa: la spesa massima ammissibile per i soli sistemi di accumulo:

  • è pari a €. 100.000
  • incrementato di ulteriori €. 30.000 in caso di installazione di dispositivi di ricarica elettrica per:

üla mobilità sostenibile

  • e le macchine agricole,

 

Nota: sono ammesse le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione/presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

SPESE ESCLUSE:

a)

servizi di consulenza continuativi/periodici o connessi alla consulenza fiscale/legale o alla pubblicità

b)

acquisto di beni usati

C)

acquisto di beni in leasing

d)

acquisto di beni e  prestazioni non  direttamente connessi all’intervento  di efficienza  energetica o

all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili

e)

acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti

f)

lavori in economia

g)

pagamenti a favore di soggetti “privati” (cioè privi di partita IVA)

h)

prestazioni gestionali;

i)

acquisto e modifica di mezzi di trasporto

 

j)

spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo/collegamento ex art. 2359 c.c., o che abbiano in comune soci/amministratori/procuratori con poteri di rappresentanza (salvo che l’impresa documenti che società è l’unico fornitore dell’impianto/strumentazione sul mercato)

k)

pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

LE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE

L’agevolazione per gli investimenti in beni materiali/immateriali:

  • connessi alla produzione agricola primaria nelle aziende agricole
  • nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (in altri prodotti agricoli) opera secondo le seguenti percentuali:

 

SPESE AMMISSIBILI

Percent.

1)

Costruzione o miglioramento di beni immobili

 

 

80%

2)

Acquisto di macchinari/attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato

3)

Acquisizione/sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze,

diritti d’autore e marchi commerciali.

4)

Costi generali collegati alle spese di cui ai p.ti 1) e 2): onorari di tecnici abilitati, per

consulenze sulla sostenibilità ambientale/economica, studi di fattibilità, ecc.

In relazione agli investimenti nei settori:

  • della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo
  • e della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (in esenzione ex Reg. UE n. 651/2014) l’aliquota è ridotta al 30%; è, tuttavia, prevista la possibilità di incremento se sono rispettati determinati criteri (essere Pmi, aver effettuato investimenti nelle zone assistite, ecc.).

 

CUMULABILITA’ DELLAGEVOLAZIONE

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili:

ücon altri aiuti di Stato e aiuti de minimis

  • purchè detto cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.

PROCEDURA

I contribuenti sono tenuti a presentare la domande di accesso all’agevolazione, nella quale è contenuto un “progetto” di investimento, che sarà vagliato dal GSE (soggetto attuatore), sulla scorta di determinati parametri da individuare.

Attuazione: la concreta attuazione dell’agevolazione sarà disciplinata da Provvedimenti successivi, che dovranno individuare, oltra a quanto disposto dal citato Decreto 19/04/2023:

  • le spese ammissibili e la forma/intensità delle agevolazioni
  • le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”
  • i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione

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