l Ministero della Salute, considerato l’esito favorevole dei controlli effettuati, fatto salvo il rispetto delle condizioni generali e specifiche per il rilascio delle deroghe per la movimentazione di suini, carni fresche, prodotti e sottoprodotti dalle zone di restrizione di cui al Regolamento (UE) 2023/594 e relative indicazioni e schemi decisionali, ha chiesto alle Regioni che mantengano sul proprio territorio le misure di seguito indicate, che restano vigenti fino a nuova comunicazione:
• Validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari localmente competenti, che deve tener conto anche dell’andamento della mortalità registrata in BDN, al fine di valutare l’eventuale necessità di una visita nello stabilimento richiedente.
• Test PSA sulla milza da effettuarsi negli allevamenti siti al di fuori delle zone di restrizione in caso di aumenti anomali della mortalità, che ai sensi della normativa vigente devono essere immediatamente riportati al Servizio veterinario localmente competente, negli animali venuti a morte durante il trasporto o in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate.
Le autorità sanitarie fanno presente che continuano a rimanere in vigore le misure di cui alla nota prot. 25331 del 9/10/2023, tra cui si ricorda la registrazione in BDN dei suini morti in allevamento entro 48 ore dall’evento se in zona di restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.
Il Ministero, infine, chiede il rafforzamento dei controlli ufficiali per la verifica dei livelli di biosicurezza negli allevamenti siti sia nelle zone di restrizione, che nel resto del territorio nazionale, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi annuali, oltre che dei controlli su strada in collaborazione con il NAS e le altre Forze dell’Ordine, al fine di verificare anche la corrispondenza tra le informazioni presenti nel DDA e gli animali presenti sul mezzo, oltre che la presenza della documentazione prevista dall’ art. 5 del DM 28 giugno 2022 relativa all’avvenuto lavaggio e disinfezione dello stesso