Con D.M. 6 agosto 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini a partire dai quali le imprese possono presentare, esclusivamente tramite il portale telematico “Transizione 5.0” del sito Internet del Gestore dei Servizi Energetici, le comunicazioni preventive per la prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, ad oggi attivo.
Evoluzione normativa
Come noto, l’art. 38, D.L. n. 19/2024, ha istituito il Piano Transizione 5.0, il quale riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Dell’agevolazione possono fruire i progetti di innovazione relativi a investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/20216 (i c.d. beni Industria 4.), attraverso i quali sia conseguita, complessivamente, una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
L’agevolazione opera anche in relazione:
Il credito d’imposta è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, con possibilità di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026.
Con D.M. 6 agosto 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini a partire dai quali le imprese possono presentare le domande di prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La presentazione della comunicazione di prenotazione del credito d’imposta
Il D.M. 24 luglio 2024 prevede che le imprese trasmettano una comunicazione preventiva, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.
A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, le imprese sono quindi tenute a trasmettere una successiva comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni Industria 4.0 e dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Con D.M. 6 agosto 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto che tali comunicazioni possano essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito Internet del Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno definiti da un successivo provvedimento.
A seguito della pubblicazione del D.M. 6 agosto 2024, sul sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici è stata resa disponibile, oltre alla modulistica necessaria, un’apposita guida per l’utilizzo del portale Transizione 5.0.
Nella guida è precisato che ai fini della presentazione della comunicazione di prenotazione occorre disporre di una serie di documenti e seguire in modo scrupoloso una procedura articolata in vari step.
Una circolare operativa di 192 pagine chiarisce una lunga serie di aspetti tecnici del piano Transizione 5.0. Il documento è una prima guida pratica per le imprese che intendono prenotarsi per i crediti d’imposta, procedura aperta dal 7 agosto. Successivamente sarà pubblicata un’altra circolare con un focus sui beni strumentali utilizzabili nel progetto.
Il testo si compone di nove capitoli più un corposo elenco di allegati che include tutti i modelli da compilare. Gli argomenti trattati sono la determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”; la presentazione di esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici; i requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili; il rispetto del principio Ue “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (Dnsh); le procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio; la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione; la comunicazione del completamento del progetto; attività di vigilanza e dei controlli; esempi numerici di calcolo del credito d’imposta spettante.
Alcuni approfondimenti di rilievo contenuti nel testo della circolare:
Le modifiche ai progetti
Tra gli aspetti messi in evidenza, emerge la possibilità per le imprese di modificare il progetto rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante, ma solo se le correzioni non sono sostanziali, vale a dire se non si tratta di aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste.
Processo interessato dall’investimento
Il paragrafo 2 della circolare operativa su Transizione 5.0 si sofferma su uno dei punti più importanti riguardanti il calcolo del credito di imposta: l’individuazione del «processo interessato dall’investimento» all’interno dei più ampi concetti di processo produttivo e di struttura produttiva.
L’importanza sta nel fatto che la legge individua misure crescenti di credito di imposta (rispettivamente 35%, 40%, 45%, per lo scaglione di spesa fino a 2,5 milioni) correlate con obiettivi più elevati di riduzione (in termini percentuali) dei consumi generata dal progetto di innovazione, ponendo l’alternativa tra misurazione sull’intera struttura produttiva, per la quale, come ovvio, sono richiesti range percentuali meno sfidanti (3-5%; 5-10%; >10%) e misurazione sul singolo processo interessato dall’investimento, per il quale sono richieste percentuali che, ancorché superiori (5-10%; 10-15%; > 15%), sono più facilmente raggiungibili dato che interessano un’area più limitata (anche se in taluni casi difficilmente quantificabile).
La circolare del Mimit richiama e illustra i due concetti. Il processo interessato (per il quale come detto si applicano i range di percentuali più elevati) è la parte di processo produttivo su cui interviene l’investimento Industria 4.0 (materiale e/o immateriale). Se il processo produttivo (che a sua volta si colloca nel più ampio concetto di struttura produttiva) è formato da più linee in parallelo interessate dai medesimi input e che producono lo stesso output (ad esempio una struttura «Sito Alfa» con due processi produttivi «P1» e «P2», nella quale P1, a sua volta, è composto da «Linea A» e «Linea B»), si potrà opportunamente considerare come processo interessato (ai fini della misurazione del risparmio ottenuto) soltanto la parte in cui si inserisce l’investimento (ad esempio, la Linea A) a patto, però, che questa parte garantisca in autonomia la trasformazione dell’input nell’output del processo. A tal fine occorre inoltre disporre dei dati energetici disaggregati riferiti alla Linea A. Diversamente, cioè quando i dati disaggregati mancano, l’impresa potrà misurare il risparmio sul processo (nell’esempio: P1) ovvero transitare all’intera struttura produttiva (Sito Alfa).