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13.12.2024
QUADERNO DI CAMPAGNA DIGITALE: SI PARTE DAL 1° GENNAIO 2025

Dato che il Regolamento 564/2023 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 tutti i dati relativi al 2025 dovranno essere convertiti in formato digitale entro tale termine e, comunque, entro il 30 gennaio 2026.

Pare che non siano in previsione ulteriori rinvii circa l’obbligo di redigere il Quaderno di Campagna in formato digitale. Tale strumento consente di implementare le informazioni contenute nel fascicolo aziendale a disposizione delle amministrazioni competenti finalizzate a controlli più tempestivi ed accurati.

IN BREVE

Dal 1° gennaio 2025 sarà obbligatorio il Quaderno di Campagna Digitale (QDCA), integrato nel fascicolo aziendale del SIAN, per migliorare i controlli sulle attività agricole. Introdotto dal D.M. 162/2015, documenta eventi colturali, trattamenti fitosanitari e fertilizzazioni. Con il Regolamento UE 2023/564, i dati devono essere digitalizzati entro 30 giorni dall'uso dei prodotti fitosanitari. Le imprese agricole possono scegliere tra strumenti propri o il portale ministeriale, valutando il supporto di tecnici o CAA.


Breve evoluzione normativa

 

Il D.M. MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, rubricato “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”, ha stabilito che nel fascicolo aziendale tenuto dal SIAN, confluissero anche le informazioni relative al Piano colturale aziendale. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale “è la  condizione  di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce  la  base  per  l'effettuazione delle verifiche connesse…”.

Tra gli elementi informativi che compongono il Piano colturale aziendale vi sono gli adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione  alla tenuta del Registro dei Trattamenti o Quaderno di Campagna.

Le articolate informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale, da implementare e aggiornare all’interno del SIAN, consentiranno agli Organismi Pagatori, alle Regioni e alle Province Autonome di disporre di un sistema informativo aggiornato in grado di agevolare i controlli necessari per verificare il rispetto degli impegni assunti dall’agricoltore.

In particolare, la digitalizzazione di tali informazioni dovrebbe consentire una significativa riduzione del rischio derivante dal mancato rispetto degli impegni e degli obblighi per il pagamento degli interventi a superficie nell’ambito del Piano Strategico PAC 2023/2027.

Con le Istruzioni Operative del 20 maggio 2024, n.58, AGEA, illustrando le modalità di compilazione del Quaderno di Campagna informatizzato (QDCA), aveva indicato che le aziende che, su base volontaria, avessero utilizzato tale strumento informatico messo a disposizione dal SIAN, sarebbero state soggette ad un minor numero di controlli.

In pratica, il 2024 avrebbe potuto essere il banco di prova per gli agricoltori, i loro tecnici ed i CAA delegati, per comprendere l’impatto di un adempimento estremamente complesso. Inoltre, a differenza della tradizionale compilazione del quaderno di campagna cartaceo o, comunque con i sistemi informatici aziendali, l’utilizzo del portale SIAN risultava un’incognita in quanto i dati inseriti vanno ad integrarsi con quelli già presenti nel sistema, aggiornando anche le informazioni sulle colture praticate nelle singole particelle. Fatto sta che gran parte delle imprese affronterà questo nuovo adempimento solo con l’avvento dell’obbligo del QDCA digitale.

Le informazioni richieste dal QDCA digitale

 

Il QDCA, all’interno del SIAN, raccoglie un insieme di informazioni basilari sufficienti a documentare i trattamenti eseguiti dall’agricoltore su ciascun appezzamento grafico.

In particolare, i dati in questione si riferiscono alle seguenti sezioni:

  • eventi colturali su appezzamenti aziendali: sezione dedicata alla specifica delle fasi colturali e fenologiche (e.g. identificativo coltivazioni per appezzamento, fasi colturali, fasi fenologiche);
  • trattamenti su colture: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture (data e ora di inizio del trattamento fitosanitario, quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per ettaro, avversità per la quale si è reso necessario il trattamento);
  • trattamenti su prodotti agricoli: informazioni sui trattamenti fitosanitari effettuati sui prodotti agricoli (e.g. quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per metro cubo/metro quadro, modalità di applicazione);
  • trattamenti su sementi (concia): informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle sementi (e.g. numero di registrazione del formulato, quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi);
  • fertilizzazione zootecnica o da matrici organiche: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. classificazione fertilizzante derivante da normativa, superficie interessata dalla distribuzione);
  • fertilizzazione chimica: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. tipo di fertilizzante, quantità di fertilizzante apportato, data di distribuzione);
  • registro irrigazioni: informazioni sulla gestione dell’irrigazione degli appezzamenti (e.g. superficie interessata dalla distribuzione, fertirrigazione);
  • sito di stoccaggio: censimento dei materiali contenuti nei siti di stoccaggio (e.g. fitofarmaci presenti in stock, fertilizzanti presenti in stock);
  • macchine per distribuzione di agrofarmaci: sezione dedicata all’inserimento dei dati relativi ai macchinari utilizzati per effettuare i trattamenti;
  • operatori: informazioni riguardanti gli operatori che effettuano i trattamenti.

Con le Istruzioni operative n. 58/2024, AGEA ha chiarito che gli operatori potevano anche provvedere alla tenuta del QDCA digitale tramite altre procedure informatiche, caricando massivamente i dati sulla procedura del SIAN.

Il Regolamento UE 2023/564, concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 10 marzo 2023, prescrive che gli utilizzatori professionali debbano registrare senza indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario.

Qualora non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto. Inoltre, fino al 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi (oltre 30 giorni) per la conversione dei registri nel formato elettronico, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.

Allo stato attuale, l’obbligo del QDCA digitate decorre dal 1° gennaio 2025.

Dato che il Regolamento 564/2023 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, evidentemente, tutti i dati relativi al 2025 dovranno essere convertiti in formato digitale entro tale termine e, comunque, entro il 30 gennaio 2026.

Probabilmente al Ministero dell’Agricoltura e ad AGEA si sta lavorando per la redazione di provvedimento che illustri compiutamente termini e modalità di tenuta del QDCA digitale nonché la decorrenza obbligatoria dello stesso. Ai CAA dovrebbe competere solo l’invio dei dati ma non anche la verifica e la conformità delle registrazioni presenti.

Nel frattempo, le imprese agricole devo decidere se dotarsi di un sistema di rilevazione proprio, più agile, in grado di monitorare e guidare le registrazioni che dovranno essere effettuate e capace di trasmettere un flusso informativo acquisibile dal SIAN, oppure se utilizzare lo strumento ministeriale.

Da valutare inoltre la necessità di appoggiarsi a tecnici o soggetti terzi per adempiere a questo obbligo.


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