Il Ministero della Salute ha confermato l'obbligo, valido anche per quest'anno, di effettuare il censimento dei capi detenuti come richiesto da alcune Asl
La nota del 20 aprile 2023 ricordava come, fino alla completa applicazione del manuale operativo I&R, restino in vigore le modalità per la tracciabilità degli animali previste dalle disposizioni precedenti. Pertanto, rimane per il 2025 l’obbligo di inserimento dei censimenti in Bdn per gli operatori di suini, ovini e caprini, mentre dall'1 gennaio 2026 non saranno più tenuti alla registrazione in Bdn. Essendo basata sulle disposizioni ministeriali, il ministero ha ritenuto quindi lecita la richiesta delle Asl.
Il dispositivo specifica, inoltre, che il periodo di "allineamento e certificazione", che ha avuto inizio il 17 marzo 2025 per i suini e il 7 aprile 2025 per ovini e caprini, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, al fine di permettere al maggior numero possibile di operatori di usufruire delle opportunità offerte dalla Dgsa e dal Csn.
Ricordiamo che la gestione degli insiemi riguarda esclusivamente gli animali identificati con il codice aziendale dello stabilimento di nascita, che deve risultare sempre chiaramente leggibile sui mezzi identificativi applicati. Sono invece esclusi dalla gestione per insiemi gli animali identificati singolarmente. Le linee guida e le istruzioni operative relative alle attività di certificazione e alla gestione degli insiemi sono consultabili sulla piattaforma Vetinfo.
Il processo di allineamento e certificazione risulta fondamentale per gli operatori per attestare il cosiddetto “punto zero” delle consistenze e beneficiare di modalità semplificate per la gestione degli insiemi, rese disponibili in Bdn solo a seguito della conferma della certificazione.
Gli operatori sono anche i responsabili dei dati dichiarati a cui viene raccomandato un conteggio accurato dei capi prima di confermare la certificazione. Al termine del periodo fissato al 31 dicembre 2025, i dati presenti in Bdn saranno considerati allineati anche per gli operatori che non avranno effettuato la certificazione.
Tuttavia, pur non essendo prevista una sanzione, chi non aderisce attivamente alla certificazione si troverà in una posizione di svantaggio, non avendo sfruttato gli strumenti messi a disposizione. Durante l’intero periodo, gli operatori dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni previste, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di identificazione e la registrazione degli eventi, comprese le movimentazioni. Eventuali violazioni della normativa, con esclusione di quelle specificamente riferite agli insiemi, saranno soggette alle sanzioni previste. Infine, nel Documento di accompagnamento gli operatori dovranno riportare chiaramente l’elenco dei codici identificativi degli animali movimentati, così da garantirne la piena tracciabilità e consentire la verifica di corrispondenza tra i codici presenti sugli animali e quelli indicati nel Documento. Dopo la certificazione, eventuali incongruenze potranno essere corrette utilizzando i consueti strumenti disponibili in Bdn.