Nel corso dell'iter di conversione del DL 145/2023 (Decreto Anticipi) è stato presentato un emendamento
che prevede la possibilità di procedere:
- a pagare entro il prossimo 18/12/2023 (non è chiaro se, anche per tale scadenza, si applichi il "lieve inadempimento")
- della 1° e delle 2° rata della Rottamazione-quater, le cui scadenze erano fissate rispettivamente al 31/10/2023 e al 30/11/2023.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede una nuova definizione agevolata per
- i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in
- precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e il cd. aggio.
Ne segue che vanno corrisposte le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Come chiarito in premessa, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 della L. 197/2022, la “Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati
- all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del
- relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
Nell'istanza di adesione si poteva scegliere tra le seguenti modalità di versamento:
- unica soluzione, entro il 31/10/2023;
- numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
- il pagamento della prima rata entro il 31/10/2023
- la seconda con scadenza 30/11/2023
- pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata
- le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Riepiloghiamo di seguito quanto disposto in fase di conversione del Decreto Anticipi:
CLICCARE SUL PULSANTE QUI DI SEGUITO