Il prossimo 30 giugno scadranno i termini per l’adesione alla rottamazione quater. L’originaria scadenza prevista per il 30 aprile è stata infatti differita a fine giugno dal Dl 51/2023, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di pagamento dell’unica soluzione o delle rate da versare.
La definizione si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Non rientrano nel beneficio:
Limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione si applica agli interessi e alle somme a titolo di aggio. Invece, possono essere rottamati i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa o concorsuali.
La procedura
Il contribuente può manifestare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo, entro il termine del 30 giugno (salvo i casi particolari sopra richiamati), l’apposita dichiarazione in via telematica sul sito dell’Agente della riscossione.
All’atto di compilazione della dichiarazione il contribuente dovrà individuare i carichi che intende rottamare, nonché specificare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il limite massimo di 18 rate.
Entro il 31 ottobre dovrà essere effettuato il pagamento dell’unica o prima rata, mentre le successive avranno scadenza 30 novembre, 28 febbraio, 31 maggio e 31 luglio. La prima e la seconda rata saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute.
La rottamazione quater si applica anche alle precedenti rottamazioni in cui il contribuente è decaduto per tardivi od omessi pagamenti: si possono così estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 e oggetto delle precedenti definizioni agevolate.