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SEMENTI
15.12.2023
SEMENTI BIOLOGICHE, IMPORTANTE DEROGA DEL MINISTERO PER LA LISTA ROSSA

Gli operatori potranno richiederla per l’uso di materiale non biologico

Si comunica che il Masaf ha emesso la circolare ministeriale Prot. 0613313 del 6 novembre 2023, relativa alle sementi biologiche ed agli ordini di tutte le specie inserite in “Lista rossa”. Con tale circolare il Masaf informa che per la corrente campagna agraria, all’interno della Banca dati Sementi Biologiche (BDSB) è stato eliminato il controllo bloccante per la richiesta di deroga per le varietà delle specie inserite nella “Lista rossa”.

Gli operatori potranno, quindi, richiedere la deroga per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico in caso di indisponibilità di quello biologico, anche in assenza della manifestazione di interesse eseguita entro la data sopra indicata, fatto salvo l’obbligo di verifica della disponibilità di materiale riproduttivo vegetale entro dieci giorni dalla semina o dall’impianto, tramite l’interrogazione della BDSB.

In ottemperanza a quanto sopra riportato gli O.d.C. che accertino l’assenza in BDSB della manifestazione di interesse, entro la data del 5 agosto 2022, non adottano la corrispondente misura della “diffida”.

Infine, nella circolare si evidenzia che:

• in relazione alla manifestazione di interesse effettuata entro il 5 agosto 2022, il materiale riproduttivo vegetale non biologico in deroga può essere seminato oltre il 1° gennaio 2024, ma esclusivamente per le semine autunno-vernine 2023/2024;

• in ottemperanza alle sopravvenute disposizioni di cui al Reg. UE2018/848, art. 53, punto 6b) (Obbligo di comunicazione anche sulle deroghe di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5 e parte II punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4), si fa presente che per le specie incluse nella “Lista verde”, è altresì obbligatorio per l’operatore indicare nella BDSB le specie di materiale riproduttivo vegetale non biologico ed i relativi quantitativi che intende utilizzare;

• in caso di circostanza calamitosa, ai sensi dell’art. 22 del Reg. UE n. 2018/848, è possibile usufruire della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/2146, concessa dall’autorità competente conformemente all’art. 10 del Decreto ministeriale n. 229771 del 20/05/2022;

• il subentro di un operatore nella conduzione di un’azienda in regime biologico o in conversione all’agricoltura biologica successivamente alla data del tempo utile, riscontrabile dalla «Notifica di attività con metodo biologico» in uno stato diverso da quella di «pubblicata», non comporta in nessun caso l’obbligo di manifestazione di interesse entro la stessa data.


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