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CIRCOLARI

Fiscale

LEGGE DI BILANCIO
05.01.2024
SPECIALE: ESTRATTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Titoli di Stato e postali esclusi dall’ISEE 

Esclusi dal conteggio per la determinazione del patrimonio ai fini ISEE i titoli di stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per un importo fino a 50.000 euro. Tra i titoli di Stato rientrano i Buoni ordinari del Tesoro (BOT), i CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon) i Buoni del tesoro poliennali (BTP), i Certificati di credito del Tesoro (CCT). Per prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato si intende invece il risparmio postale, sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale.

Modifiche base imponibile diritti di godimento

Modifiche al TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi. In particolare viene disposto che, salvo i casi specificamente disciplinati, il regime delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario. Rientrano invece tra i redditi diversi, e quindi sono interamente tassati, oltre i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

Proroga bimestrale IVA ridotta sul pellet

Prorogata di due mesi della riduzione dell’IVA sul pellet. Il comma 46 conferma infatti l’aliquota ridotta al 10 per cento in luogo dell’aliquota ordinaria al 22 per cento per la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Nuova possibilità di rivalutazione, con una aliquota dell’imposta sostitutiva del 16 per cento, per i terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Il valore sarà così determinato:

 • per il titoli quotati al valore normale degli stessi al mese di dicembre 2023 (valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese);

 • per titoli non quotati e terreni sulla base di una perizia giurata di stima effettuata al la data del 30 giugno 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo dal 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Contrasto alle indebite compensazioni di crediti fiscali

Introdotte una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. In dettaglio la legge di bilancio introduce l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL. Inoltre, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello. Il blocco cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter per cui l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, e 49-quater nel caso in cui in seguito all'attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto ai fini della verifica delle condizioni previste.

 Il comma 95 dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Viene quindi soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione in autonomia (mediante homebanking) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. Le nuove norme, in base a quanto previsto dal comma 96, entrano in vigore dal 1° luglio 2024.

Modalità compensazioni crediti contributivi

Il comma 97, poi, stabilisce le modalità per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti. Le compensazioni posso dunque essere effettuate:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Accelerazione pignoramenti presso terzi

Il comma 100, riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione.

In sostanza l’intervento consentirà, grazie al ricorso a forme di cooperazione applicativa e a ogni altro strumento informatico disponibile, di acquisire, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, i dati e le informazioni necessari al buon esito dell’azione di recupero, e rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare.

Misure in materia di rischi catastrofali

La disposizione prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendosi per tali eventi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il comma 102 prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il comma 104, con riferimento alle caratteristiche del contratto, stabilisce che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Il comma 105 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. L’obbligo di assicurazione in esame non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo

E’ prevista l’erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo. Si tratta di prestiti a tasso zero concessi in regime «de minimis», fino ad un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.

Rifinanziamento Nuova Sabatini

Il comma 256 incrementa l’autorizzazione di spesa per il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, di 100 milioni di euro per l’anno 2024.


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