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Fiscale

ROTTAMAZIONE
14.04.2023
TUTTO PRONTO PER LA ROTTAMAZIONE-QUATER

Come noto, la c.d. Legge di Bilancio 2023, ha riproposto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. Rottamazione-quater).

È previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, possano essere estinti, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Così come in precedenza, la nuova rottamazione consente di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:

  • interessi, compresi quelli di mora (le precedenti versioni della rottamazione, invece, escludevano dal pagamento i soli interessi di mora);
  • sanzioni;
  • somme aggiuntive dovute sui contributi o premi degli Enti pubblici previdenziali;
  • aggio dovuto all’Agente della riscossione.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato che tale nuova opportunità di definizione interessa tutti i carichi alla stessa affidati nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, compresi quelli contenuti in cartelle di pagamento non ancora notificate, interessati da un provvedimento di rateizzazione o di sospensione, oppure già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

In relazione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio.

Nella definizione agevolata possono essere poi ricompresi i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017.

I carichi esclusi dalla definizione agevolata

Per espressa previsione normativa, dalla definizione in esame restano esclusi i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (dazi e accise) e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Inoltre, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, non possono essere ricomprese nella definizione le somme affidate dagli Enti locali per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. GIA), come pure i carichi affidati da Enti e Casse previdenziali private che non abbiano adottato, entro il 31 gennaio 2023, l’apposita delibera.

L’istanza di adesione

Il debitore è tenuto a manifestare la volontà di avvalersi della Rottamazione-quater trasmettendo, entro il 30 aprile 2023 (che cade di domenica), un’apposita dichiarazione (entro tale termine è altresì possibile integrare una dichiarazione già presentata).

La dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti che, per effetto di pagamenti parziali precedentemente effettuati, hanno già integralmente corrisposto le somme dovute ai fini della definizione.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento (entro un massimo di 18 rate), nonché l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, previa presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, saranno sospesi dal Giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (alla comunicazione sono peraltro allegati i moduli di pagamento precompilati). In caso di diniego, l’Agente della riscossione comunica al debitore le motivazioni per le quali l’istanza non è stata accolta.

Il pagamento delle somme dovute

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un massimo di 18 rate. La prima e la seconda rata, ciascuna d’importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono, rispettivamente, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. A decorrere dal 1° agosto 2023, sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità, tra loro alternative:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso lo sportello dell’Agente della riscossione.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa.

In tale ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’Agente della riscossione riprende l’attività di recupero del debito residuo.

Rispetto alle precedenti versioni della rottamazione, tuttavia, la nuova disciplina non preclude la possibilità di rateizzare il debito residuo ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, in caso di decadenza, è possibile dilazionare il debito residuo in un massimo di 72 rate mensili (documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà se l’importo è superiore alla soglia di 120.000 euro) o, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica, in un massimo di 120 rate mensili.

Gli effetti della definizione

La (mera) presentazione dell’istanza di adesione alla Rottamazione-quater determina, in relazione ai carichi definibili che ne costituiscono l’oggetto, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. Sono poi sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell’istanza di definizione (al 31 luglio 2023, tuttavia, le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate).

A seguito della presentazione della dichiarazione, inoltre, l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non può avviare nuove procedure esecutive e non può proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

L’adesione alla definizione agevolata in relazione a debiti contributivi, infine, consente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).


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