L’articolo 4 disciplina l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza e di altri strumenti che possano comportare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti, ammettendone l’impiego solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dalla legge.
Alla luce dei più recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’utilizzo di tali strumenti è consentito solo se i lavoratori vengono preventivamente informati sulle modalità di funzionamento degli impianti e sull’eventuale svolgimento di controlli, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
L’installazione degli impianti è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la giurisprudenza hanno fornito chiarimenti di rilievo sull’utilizzo degli impianti di controllo: non sono ammissibili apparecchi installati a insaputa dei lavoratori, neppure se non ancora attivati; le registrazioni ottenute in violazione delle procedure previste dalla normativa non assumono alcun valore probatorio.
L’INL precisa, inoltre, che le imprese che intendono installare impianti di allarme o antifurto, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e dotati di videocamere che registrano esclusivamente in caso di intrusione, possono ottenere l’autorizzazione senza necessità di istruttoria, in quanto tali dispositivi non comportano alcun controllo diretto né preterintenzionale sull’attività del personale.