La compensazione orizzontale del credito IVA 2023 è ammessa, senza alcuna condizione e già dal 1° gennaio 2024, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro.
L’utilizzo di importi superiori a tale soglia, invece, è ammesso solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del Modello IVA 2024 munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Il Modello IVA 2024 può essere presentato già dal 1° febbraio 2024, al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza detraibile 2023 d’importo superiore a 5.000 euro.
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LE CONDIZIONI PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA ANNUALE |
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UTILIZZI SINO A 5.000 EURO |
La compensazione è liberamente ammessa dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il relativo Modello F24 deve essere presentato a mezzo Entratel o Fisconline. |
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UTILIZZI OLTRE 5.000 EURO |
La compensazione è ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2023 munito del visto di conformità. Il relativo Modello F24 deve essere presentato mediante Entratel o Fisconline. |
La compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato in compensazione.
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO F24 |
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Modello F24 con saldo a debito senza compensazioni |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
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Modello F24 con saldo a debito contenente compensazioni |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 con saldo a zero contenente compensazioni |
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L’utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore al limite annuale di 5.000 euro in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile), oppure con apposizione del visto di conformità da parte di soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato e l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
È poi previsto il divieto di compensazione in caso d’iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute per l'indebito utilizzo dei crediti.
In conclusione, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione dei Modelli F24 relativi a compensazioni considerate a rischio sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con un’apposita ricevuta, la sospensione della delega di pagamento (la data in cui termina il periodo di sospensione è indicata nella ricevuta).
Qualora il credito risulti correttamente utilizzato o, comunque, siano decorsi trenta giorni dalla presentazione del Modello F24, il pagamento viene eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. In caso contrario, il Modello F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.